Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6854 del 20/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6854 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAGLIO MARIO N. IL 26/03/1937
avverso la sentenza n. 1193/2011 CORTE APPELLO di SALERNO, del
28/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 20/11/2013

è

Fatto e diritto

MAGLIO MARIO ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella di
primo grado, lo ha riconosciuto colpevole del reato di omicidio colposo aggravato dalla
violazione della normativa antinfortunistica.

e ci si limita, per vero, a censurare la sentenza di secondo grado in modo generico ed
aspecifico, contestando che tale decisione siccome asseritamente costruita con la tecnica
della motivazione per relationem non avrebbe risposto alle critiche.

Il ricorso è formulato in modo generico, senza specifiche critiche e come tale va
dichiarato inammissibile.

Va ricordato che, nella motivazione della sentenza il giudice di merito non è tenuto a
compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame
dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche
attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo
logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di
aver tenuto presente ogni fatto decisivo; nel qual caso devono considerarsi
implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente
confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sezione IV, 9 aprile
2013, Proc. Rep. Trib. Palermo in proc. Calcaterra). Ciò che qui il giudicante risulta
avere fatto, recependo gli argomenti posti alla base della condanna di primo grado, ma
corrispondendo in modo satisfattivo alle censure in punto di responsabilità.

Per l’effetto, non vi è spazio per l’accoglimento del ricorso in questa sede, a fronte, del
resto, di una doppia conforme statuizione di condanna e nell’assenza di vizi logici di
tenuta della condanna non apprezzabili nella doglianza qui articolata dal ricorrente.

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in
favore della cassa delle ammende.

Con il ricorso si ripropone testualmente parte degli argomenti sviluppati in sede di appello

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Così deciso nella camera di consiglio in data 20 novembre 2013

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