Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6853 del 20/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6853 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARTIGNONE ROBERTO N. IL 09/11/1966
avverso la sentenza n. 4596/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del
06/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 20/11/2013

38107/2012
Motivi della decisione

Il difensore dell’imputato ha interposto ricorso per cassazione, chiedendo
l’annullamento della sentenza. Deduce violazione dell ‘art. 606 lett. d) per mancata
assunzione di prova decisiva volta ad acquisire i tabulati telefonici relativi al traffico
intercorso tra l’utenza dell’imputato e tale Conti Alberto; e dell’art. 606 lett. e) per la
ritenuta attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste Conversano piuttosto che di
quelle rese dall’imputato.
Il medesimo difensore ha sollecitato il rinvio dell’odierna udienza stante il legittimo
impedimento dell’imputato per la data odierna e il suo interesse ad essere presente.
Deve preliminarmente disattendersi la richiesta di rinvio dell’odierna udienza per
l’impedimento a comparire dell’imputato atteso che nel procedimento davanti a
questa Corte non è prevista la presenza dell’imputato e tanto meno allorchè, come
nel caso in esame, il procedimento si svolga nelle forme del rito camerale ex art. 611
cpp.
Il ricorso è inammissibile ex art. 606, co.3, cpp perché proposto per motivi non
consentiti in sede di legittimità.
Difetta in primo luogo il requisito della specificità atteso che, secondo il combinato
disposto degli artt. 591, co. 1 lettc) e 581, co.1, lett.c), l’impugnazione deve
contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e
degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta e che la sanzione trova applicazione
anche quando il ricorrente nel formulare le proprie doglianze nei confronti della
decisione impugnata trascura di prendere nella dovuta considerazione le valutazioni
operate dal giudice di merito e sottopone alla Corte censure che prescindono da
quanto tale giudice ha già argomentato. Ora, con riferimento alla richiesta di
rinnovazione del dibattimento il ricorrente trascura totalmente le ragioni che la Corte
di appello ha fornito rilevando sia che i tabulati non avrebbero potuto dimostrare il
contenuto delle telefonate intercorse tra l’imputato e l’amico Conti, sia che anche
ammesso che Martignone avesse chiesto al Conti di andare a vedere cosa era
successo, ciò non escludeva la responsabilità dell’imputato. La Corte ha infatti ritenuto
attendibili, a seguito di un attento vaglio delle medesime – e di qui l’inammissibilità
delle peraltro generiche censure dell’imputato formulate con il secondo motivo – le
dichiarazioni rese dalla persona offesa e dal teste Conversano (che si trovava dietro
all’auto guidata dal Martignone) tra di loro convergenti, dalle quali risultava che
quest’ultimo non si era fermato pur essendoci spazio più che sufficiente a consentirne
la sosta.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.m.

La Corte di Appello di Torino, con la sentenza in epigrafe indicata, confermava la
pronuncia di primo grado che aveva ritenuto Martignone Roberto responsabile dei
reati di cui all’art. 189 co.6 e 7 codice della strada.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di
euro 1000,00 (mille/00).

Così deciso il 20.11.2013

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