Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6852 del 20/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6852 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SPAGNA GIUSEPPE N. IL 20/02/1983
avverso l’ordinanza n. 16/2011 CORTE APPELLO di ANCONA, del
21/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 20/11/2013

P1

Motivi della decisione

La Corte di Appello di

Ancona, con ordinanza resa

all’udienza camerale del giorno 21.02.2012 rigettava
l’istanza di riparazione presentata da Spagna Giuseppe per
ingiusta detenzione in regime di arresti domiciliari dal
17/11/09 all’11.02.2010 perché sospettato dei reati di cui

D.Lvo 286/98, reati da cui lo stesso era stato assolto
perché il fatto non costituisce reato dal G.I.P. del
Tribunale di Ascoli Piceno con sentenza emessa in data
21.04.2011, divenuta irrevocabile. Spagna Giuseppe, a mezzo
del suo difensore, proponeva quindi ricorso per cassazione
avverso l’ordinanza di cui sopra e concludeva chiedendo di
volerla annullare per difetto di motivazione in relazione
all’art.148 comma 2 bis c.p.p., avendo la Corte territoriale
omesso di motivare in relazione alle doglianze del ricorrente
in merito alla mancata ricezione del fax di notifica
dell’ordinanza di cui sopra.
Il proposto ricorso è inammissibile in quanto tardivo.
L’ordinanza impugnata è stata infatti notificata a mezzo fax
il 7.03.2012, mentre il ricorso risulta essere stato
depositato solo in data 26.04.2012, successivamente quindi
alla scadenza del termine di quindici giorni previsto dalla
legge.
Manifestamente infondate sono le doglianze del ricorrente,
atteso che, come ritenuto dalla costante giurisprudenza di
questa Corte, la notifica a mezzo fax è consentita e, nel
caso che ci occupa, la stessa risulta avere avuto esito
positivo
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed
al pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma
di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi

agli articoli 416 c.p. e 12 comma 3 e 3 bis lett.a) e c) bis

di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e
quindi a colpa, del ricorrente stesso (cfr. Corte
Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

P Q M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al

favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2013.

pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a

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