Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6850 del 20/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6850 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RATAZZI ROBERTO N. IL 04/11/1966
avverso la sentenza n. 522/2012 TRIBUNALE di PIACENZA, del
13/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 20/11/2013

/7

Fatto e diritto

Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p.,
perché proposto per motivi manifestamente infondati.
Il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato
adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti, e
dall’altro ha escluso che ricorressero i presupposti dell’articolo
129 c.p.p.. Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura
dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta
delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per
tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di
legittimità (v., tra le altre, Cass. S.U. 27 marzo 1992, Di
Benedetto; Cass. S.U. 27 settembre 1995, Serafino; Cass. S.U. 25
novembre 1998, Messina).
Assolutamente immune da censure è poi la motivazione in relazione
alla durata della sanzione amministrativa della sospensione della
patente di guida, avendo il giudice applicato il raddoppio ai
sensi del comma 2 dell’art.186 del Codice della Strada,
appartenendo il veicolo a persona estranea al reato e avendo
pertanto ritenuto congrua la sanzione amministrativa pari ad anni
due
Segue,
a norma dell’articolo 616 c.p.p.,
la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a
titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma d euro 1000,00 in
favore della Cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 20 novembre 2013
whigl re

residente

Ratazzi Roberto, imputato in ordine al reato di cui all’art.186
commi l e 2 lett.c), 2 sexies D.lgs 285/92- commesso in data 24
ricorre per cassazione contro la sentenza di
agosto 2011applicazione concordata della pena in epigrafe indicata,
deducendo difetto di motivazione con riferimento alla durata, pari
ad anni due, della sanzione amministrativa della sospensione della
patente di guida applicata ritenuta eccessiva e non motivata.

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