Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6850 del 09/02/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 6850 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
L’ASTORINA ANTONIO, nato 1’11/03/1973
avverso la sentenza n. 5056/2012 della CORTE DI APPELLO di BOLOGNA del
12/02/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere dott. Dott.
MASSIMO RICCIARELLI
Udito il Procuratore Generale dott. Francesca Loy, che ha concluso per il rigetto
del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12/2/2015 la Corte di appello di Bologna, parzialmente
riformando quella del Tribunale di Forlì in data 26/2/2010, rideterminava alla
luce della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale la pena inflitta a
L’Astorina Antonio per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309 del 1990, concernente
la detenzione illegale di kg. 4,5 di hashish, in anni due di reclusione ed euro
12.000,00 di multa, tenendo conto delle già concesse attenuanti generiche e
della riduzione per il rito abbreviato.

Data Udienza: 09/02/2016

2. Presentava ricorso il difensore del L’Astorina.
Con unico motivo denunciava inosservanza dell’art. 597, comma 3 e 4, cod.
proc. pen., e violazione dell’art. 73 d.P.R. 309 del 1990, agli effetti dell’art. 606,
comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Rilevava che, nel rimodulare la pena, dopo la sentenza n. 32 del 2014 della
Corte costituzionale che aveva ripristinato la distinzione tra droghe pesanti e

violazione del divieto di reformatio in peius, in quanto non aveva alcun margine
di discrezionalità e avrebbe dovuto attenersi ai criteri utilizzati dal primo giudice,
comminando una pena corrispondente ai minimi edittali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

2. A seguito della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, recante
declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. 30
dicembre 2005 n. 272, è stato ripristinato in materia di stupefacenti il diverso
regime sanzionatorio originariamente previsto rispettivamente per le droghe c.d.
pesanti (art. 73, comma 1, d.P.R. 309 del 1990) e per quelle c.d. leggere (art.
73, comma 4, d.P.R. 309 del 1990).
Da ciò discende che nel caso di droghe leggere, cui ora si applicano limiti
edittali più favorevoli, la pena calcolata sulla base dei canoni dichiarati
incostituzionali deve considerarsi illegittima e che la stessa deve essere dunque
rideterminata ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen., tenendo conto dei
ripristinati limiti edittali (Cass. Sez. Un. 33040 del 26/2/2015, Jazouli, rv.
264205).

3. Ciò peraltro non implica che in sede di rideterminazione debba seguirsi un
criterio proporzionale di tipo aritmetico correlato alla pena calcolata prima della
declaratoria di incostituzionalità.
In particolare deve escludersi che nel caso in cui, in base al regime
sanzionatorio dichiarato incostituzionale, per condotte riguardanti droghe leggere
sia stata applicata una pena corrispondente o prossima al minimo edittale, il
Giudice in sede di appello o di rinvio sia vincolato ad attenersi ai minimi di cui è
stata ripristinata la vigenza (Cass. Sez. 6, 25256 del 24/2/2015, Scarallo, rv.
265172).

2

droghe legge e il rispettivo trattamento sanzionatorio, la Corte era incorsa nella

Il Giudice ai fini della rideterminazione della pena deve tener conto dei
canoni di cui all’art. 133 cod. pen. e quindi rivalutare quei parametri con
riferimento ai nuovo limiti edittali, con il solo limite di non sovvertire il giudizio di
disvalore espresso dal precedente giudice (Cass. Sez. 4, 6/10/2015, Mentonis,
rv. 265209).

formulata una valutazione in termini di modesta offensività del fatto e di scarso
rilievo personologico, a fronte di una condotta che aveva riguardato circa kg. 4,5
di sostanza stupefacente del tipo hashish.
Coerentemente e correttamente la Corte territoriale ha dunque valorizzato il
rilevante quantitativo e il precedente da cui è gravato l’imputato, al fine di
rideterminare la pena in misura superiore ai nuovi minimi edittali, con la
successiva diminuzione per le attenuanti generiche e per la scelta del rito
abbreviato.

5.

Su tali basi dunque il ricorso non tiene conto in alcun modo

dell’inquadramento della problematica posta dalla sentenza n. 32 del 2014,
prospettando una inesistente violazione del divieto di reformaio in peius

6. Alla declaratoria di inammissibilità seguono la condanna al pagamento
delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa di
inammissibilità, a quello della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 9/2/2016

Il Consigilere es nsore

Il Presidente

4. In tale prospettiva va considerato che in sede di merito non era stata

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