Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 685 del 25/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 685 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GENOVESE DONATO N. IL 13/06/1957
avverso la sentenza n. 1550/2011 TRIBUNALE di POTENZA, del
17/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
Data Udienza: 25/11/2015
64 Genovese
Motivi della decisione
Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante l’applicazione della
pena ex art. 444 c.p.p. in ordine al reati di cui all’art. 589 c.p. e 186 comma 2,C, del codice
della strada è tardivo e comunque manifestamente infondato. Esso è dunque inammissibile.
Infatti l’impugnazione è stata proposta senza l’osservanza del termine di legge di 15
giorni a decorrere dalla notifica dell’estratto contumaciale avvenuta il 21 11 2013.
discende la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni
di esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.$00 r
Roma 25 novembre 2015
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco Marco Blaiotta)
IL PRESI ENTE
(L
anchi)
eLL
Inoltre, ai sensi dell’articolo 222 del codice della strada dalle fattispecie contestate