Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 685 del 24/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 685 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: AIELLI LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MLAOUHI ALI N. IL 24/09/1983
avverso la sentenza n. 1911/2015 CORTE APPELLO di GENOVA, del
03/11/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA AIELLI;

Data Udienza: 24/10/2016

In fatto e in diritto

Mlaouhi Ali ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova
del 3/11/2015 confermativa della sentenza del GUP del Tribunale di Genova del
15/5/2014 che in esito al giudizio abbreviato, lo aveva condannato alla pena di
anni due di reclusione ed euro 600,00 di multa per il delitto di rapina impropria ,
chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc.
pen.; deduce la mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riguardo al
diniego delle circostanze attenuanti generiche .

Il ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata risulta correttamente
motivata quanto al delitto di rapina impropria essendo, l’imputato ricorrente,
stato riconosciuto dalla p.o. e, con riguardo al diniego delle circostanze
attenuanti generiche, per il rilievo dato alla personalità dell’imputato come
emergente dai suoi precedenti penali. E sul punto, conformemente
all’orientamento espresso più volte da questa Corte, deve rilevarsi che la
sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen. è
oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione
fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la
stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, come è avvenuto nel
caso di specie, non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di
uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati
nell’interesse dell’imputato (Sez. VI n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419;
sez. H n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163). Ed ancora si è affermato
che nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è
necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o
sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli
faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo
disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez.VI n. 34364 del
16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 2.000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle
ammende.

fr

Roma, 24 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA