Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6847 del 20/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6847 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RAPPOSELLI FABRIZIO N. IL 07/02/1973
avverso la sentenza n. 3705/2010 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 03/03/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 20/11/2013

..

Fatto e diritto

RAPPOSELLI FABRIZIO ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando
quella di primo grado, lo ha riconosciuto colpevole del reato di tentato furto aggravato

Articola due motivi.

Con il primo, in modo estremamente sintetico ed aspecifico, si contesta l’affermazione di
responsabilità e il trattamento sanzionatorio.
Con l’altro, la doglianza è articolata esclusivamente sul trattamento sanzionatorio, con
specifico riguardo al diniego delle generiche, motivato sulla base dei numerosi precedenti
penali e giudiziari.

Le doglianze sono manifestamente infondate.

Sulla responsabilità, in un procedimento, peraltro, conseguente ad arresto in flagranza, la
doppia decisione di condanna non ammette censure, a fronte del resto di doglianza di
cui si è già apprezzata l’aspecificità.

Anche l’altro motivo non è meritevole di accoglimento, a fronte di una determinazione
che appare satisfattivamente motivata, con riferimento ai parametri di cui all’articolo 133
c.p., e, come tale, incensurabile in sede di legittimità.

Del resto, come è noto, il riconoscimento o il diniego delle circostanze attenuanti
generiche e più in generale l’apprezzamento sul trattamento sanzionatorio sono rimessi

contestatogli.

al potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio deve essere motivato nei soli
limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del decidente circa
l’adeguamento della pena in concreto inflitta alla gravità effettiva del reato ed alla
personalità del reo. Pertanto, nella determinazione della sanzione ben possono essere
presi in esame uno o alcuni soltanto degli elementi indicati dall’articolo 133 c.p., purchè
della scelta decisoria adottata si dia adeguatamente conto in motivazione (cfr., di
recente, Sezione II, 23 settembre 2009, Proc. gen. App. Genova in proc. Kerroum).

Il relativo apprezzamento è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero
arbitrio o di ragionamento illogico.

v

Ciò che qui deve senz’altro escludersi avendo il giudice motivato, con puntuale
argomentazione, le ragioni del proprio convincimento, nei termini suesposti.

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 20 novembre 2013

Il Consigliere estensore

favore della cassa delle ammende.

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