Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6844 del 20/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6844 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TAQIL ABDERRAHIM N. IL 20/01/1987
avverso la sentenza n. 4799/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
09/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 20/11/2013

Motivi della decisione

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Tagli Abderrahim in ordine al reato
continuato di fuga e omissione di soccorso (art. 189,
co.1,6 e 7 del Codice della Strada) ha proposto ricorso in
cassazione il sopra indicato imputato censurandola per

all’eccessività della pena irrogata.
Il ricorso è inammissibile,

ex articolo 606, comma 30 ,

cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente
infondati.
Quanto

alle

doglianze

concernenti

il

trattamento

sanzionatorio, si rileva che la decisione impugnata
risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che
soddisfa appieno l’obbligo motivazionale, anche per quanto
concerne la dosimetria della pena. E appena il caso di
considerare che in tema di valutazione dei vari elementi
per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in
ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda
la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di
legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa
Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione
implicita (Cass., Sez.6, 22 settembre 2003 n.227142) o con
formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua” vedi Cass.,
sez.6, 4 agosto 1998, Rv.211583), ma afferma anche che le

violazione di legge e difetto di motivazione in ordine

statuizioni relative al giudizio di comparazione tra
circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in
riferimento ai criteri di cui all’art.133 c.p., sono
censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero
arbitrio o ragionamenti illogico (Cass., sez.3, 16 giugno
2004 n.26908, Rv.229298). Si tratta di evenienza che
certamente non sussiste nel caso di specie, avendo la
Corte di appello di Milano espressamente chiarito le
ragioni in base alle quali ha ritenuto di confermare la

fi

pena irrogata dal giudice di primo grado, specificando che
l’entità della pena base trovava spiegazione nella gravità
del reato ascritto al ricorrente e non era in contrasto
con l’avvenuta concessione delle attenuanti generiche
giustificate dalla incensuratezza e della marginalità
sociale dell’imputato.

condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle
ammende della somma di euro 1.000,00 a titolo di sanzione
pecuniaria, trattandosi di causa di inammissibilità
riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n.
186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

P Q M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 20 novembre 2013

Itp,Aigre es

Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la

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