Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6843 del 20/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6843 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LODATO DANIELE N. IL 06/01/1983
avverso la sentenza n. 964/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del
18/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 20/11/2013

34744/2012
Motivi della decisione
La corte di appello di Palermo, con la sentenza in epigrafe indicata, confermava la
pronuncia di primo grado che aveva ritenuto Lodato Daniele responsabile del reato
di tentato furto e riduceva la pena inflitta sostituendo la pena detentiva con la libertà
controllata.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto fondato su motivi non
consentiti.
Viene in rilievo il difetto di specificità atteso che, secondo il combinato disposto degli
artt. 591, co. 1 lettc) e 581, co.1, lett.c), l’impugnazione deve contenere, a pena di
inammissibilità, l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto
che sorreggono la richiesta. La sanzione trova applicazione anche quando il ricorrente
nel formulare le proprie doglianze nei confronti della decisione impugnata trascura di
prendere nella dovuta considerazione le valutazioni operate dal giudice di merito e
sottopone alla Corte censure che prescindono da quanto tale giudice ha già
argomentato. La Corte palermitana , rispondendo ad analoghe censure in quella sede
svolte, ha osservato che l’imputato, e la sua complice, si erano dati alla fuga solo
all’arrivo della polizia, circostanza che evidentmente esclude la possibilità di ritenere la
desistenza volontaria.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di
euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso il 20.11.2013

L’imputato ha interposto ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento della
sentenza. Lamenta la mancata qualificazione del fatto come desistenza volontaria.

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