Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6842 del 20/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6842 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NIKOLIC DALIBOR N. IL 29/12/1973
BRAIDICH ANTONIO N. IL 02/07/1982
DAVOR IVANO VIC N. IL 15/05/1970
avverso la sentenza n. 464/2010 CORTE APPELLO di POTENZA, del
12/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 20/11/2013

Motivi della decisione
La Corte di Appello di Potenza con sentenza in data 12.01.2012, in parziale
riforma della sentenza di condanna resa dal G.i.p. presso il Tribunale di Potenza il
22.07.2010, nei confronti di Nikolic Dalibor, Braidich Antonio e Davor Ivanovic, in
ordine ai delitti di furto aggravato (capo a), resistenza a pubblico ufficiale (capo c)
e lesioni (capo d), rideterminava la pena inflitta a Braidich e confermava nel resto.
Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello di Potenza ha

motivazione. La parte osserva che la Corte territoriale, nel censire il primo motivo
di doglianza che era stato dedotto con l’atto di appello, non ha considerato che
l’imputato aveva consentito il ritrovamento di tutta la refurtiva.
Hanno proposto ricorso per cassazione i coimputati Antonio Braidich e
Ivanovich Davor.
Con il primo motivo gli esponenti deducono la violazione di legge,
osservando che i giudici di merito non hanno specificato i singoli aumenti di pena
applicati per ciascuno dei reati satellite, avvinti in continuazione.
Con il secondo motivo Braidich si duole del bilanciamento delle circostanze e
rileva che l’aumento di pena sulla recidiva impone specifica motivazione. Ivanovich,
inoltre, contesta di essersi trovato alla guida della autovettura.
I ricorsi sono inammissibili, per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorso proposto da Nikolic è manifestamente infondato.
Si osserva, al riguardo, che la decisione impugnata risulta sorretta da
conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo motivazionale,
anche per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio. E’
appena il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la
concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di
comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del
sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte
non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Cass. sez. VI 22 settembre 2003 n.
36382 n. 227142) o con formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua” vedi Cass. sez.
VI 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni
relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti,
effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sono censurabili in
cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass.
sez. III 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298). Si tratta di evenienza che
certamente non sussiste nel caso di specie. La Corte di Appello ha infatti
considerato che l’atteggiamento collaborativo degli imputati, arrestati in flagranza
di reato, non giustificava la mitigazione del trattamento sanzionatorio. Oltre a ciò

proposto ricorso per cassazione Nikolic Dalibor, deducendo la mancanza di

ha considerato che l’unico contributo di rilievo era stato offerto dal Nikolic e che
tale evenienza era stata adeguatamente premiata con il riconoscimento, nei
confronti del predetto imputato, delle attenuanti generiche in rapporto di
prevalenza sulle aggravanti e sulla recidiva contestate.
Si viene ora ad esaminare il ricorso proposto da Antonio Braidich e Ivanovich
Davor.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. In tema di reato

legittimità ha chiarito che l’aumento per la continuazione operato sul reato più
grave (e quindi sulla pena base) può essere determinato anche in termini
cumulativi, senza che sia necessario indicare specificamente l’aumento di pena
correlato a ciascun reato satellite (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7164 del 13/01/2011,
dep. 24/02/2011, Rv. 249710). Pertanto, l’indicazione effettuata in sede di merito,
ove l’aumento di pena per i reati satellite avvinti in continuazione è stato
quantificato in un anno e sei mesi di reclusione, risulta immune dalle dedotte
censure.
Il secondo motivo di ricorso è del pari inammissibile.
Richiamate le considerazioni sopra svolte analizzando il ricorso proposto da
Nikolic, si osserva che la Corte territoriale ha espressamente considerato,
nell’effettuare una complessiva valutazione delle accertate condotte criminose, che
non vi erano ragioni per una mitigazione del trattamento sanzionatorio; e ciò,
anche in considerazione della personalità dei prevenuti, desumibile dai precedenti
penali specifici riportati nel casellario. In riferimento alla pena applicata nei
confronti di Ivanovic si osserva, infine, che la Corte territoriale ha pure rilevato che
l’errore di calcolo commesso a favore del prevenuto dal primo giudice non risultava
emendabile, in difetto di impugnazione da parte del pubblico ministero.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti
al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00
ciascuno a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di € 1.000,00 ciascuno in
favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 20 novembre 2013.

continuato, ai fini della determinazione della pena complessiva, la giurisprudenza di

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