Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6841 del 20/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6841 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MASCHER CLAUDIO N. IL 15/01/1963
avverso la sentenza n. 1/2012 TRIBUNALE di ROVERETO, del
10/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 20/11/2013

34587/2012
Motivi della decisione

Il difensore dell’imputato ha interposto ricorso per cassazione, chiedendo
l’annullamento della sentenza. Deduce mancanza e manifesta illogicità della
motivazione per quanto riguarda l’accertamento di responsabilità che sarebbe
avvenuta in violazione dei principi che regolano la responsabilità colposa, specie
quella omissiva, e dell’obbligo di motivazione; sostiene che il giudice ha condannato
l’imputato in virtù di una inammissibile sorta di responsabilità oggettiva, senza una
verifica effettiva che il Mascher fosse proprietario degli animali o ne avesse la
custodia al momento del fatto.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto fondato su motivi non
consentiti.
Viene in rilievo il difetto di specificità atteso che, secondo il combinato disposto degli
artt. 591, co. 1 lettc) e 581, co.1, lett.c), l’impugnazione deve contenere, a pena di
inammissibilità, l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto
che sorreggono la richiesta. La sanzione trova applicazione anche quando il ricorrente
nel formulare le proprie doglianze nei confronti della decisione impugnata trascura di
prendere nella dovuta considerazione le valutazioni operate dal giudice di merito e
sottopone alla Corte censure che prescindono da quanto tale giudice ha già
argomentato.
Il Tribunale di Rovereto infatti, rispondendo ad analoghe censure in quella sede svolte,
ha osservato che già il giudice di pace aveva correttamente applicato le regole in
materia di responsabilità omissiva ritenendo responsabile il Mascher in quanto
proprietario e possessore dei pericolosi cani alani custoditi
all’interno di una recinzione del tutto inadeguata che avevano azzannato il
Calzà procurandogli le gravi lesioni descritte in rubrica. Costituisce, invero,
insegnamento giurisprudenziale consolidato quello secondo cui l’art. 672 cp relaziona
l’obbligo di non lasciare libero l’animale o di custodirlo con le debite cautele al
possesso dell’animale e che “la responsabilità del proprietario di un animale per le
lesioni causate a terzi dall’animale stesso può essere affermata ove si accerti in
positivo la colpa in forza dei parametri, stabiliti in tema di obblighi di custodia, dall’art.
672 c.p., nonostante l’intervenuta abrogazione di detto articolo”. Nel caso di specie il
Mascher aveva gravemente disatteso tali obblighi, avendo tenuto i pericolosi animali
all’interno di una recinzione al confine della pubblica via facilmente superabile dagli
animali attraverso un semplice balzo ed ha così consentito che gli stessi azzannassero
la persona offesa che si era avvicinata per segnalare la situazione di pericolo
rappresentata dalla presenza di alcuni cani liberi.
Motivazione e principi del tutto ineccepibili.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.

Il Tribunale di Rovereto, con la sentenza in epigrafe indicata, confermava la
pronuncia di primo grado che aveva ritenuto Mascher Claudio responsabile del reato
di cui all’art. 590 cod. pen. per le lesioni subite da Calzà Ivo che veniva aggredito
ed azzannato dai cani alani fuoriusciti dalla recinzione in cui l’imputato li custodiva,
alta solo mt. 1,30 facilmente scavalcabile.

p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di
euro 1000,00 (mille/00).

Così deciso il 20.11.2013

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