Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6840 del 28/01/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 6840 Anno 2016
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CAVALLO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PELLE ANTONIO N. IL 19/02/1986
avverso l’ordinanza n. 1006/2014 TRIB. LIBERTA’ di REGGIO
CALABRIA, del 12/02/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
Teite/sentite le conclusioni del PG Dott. Le OfIlts;’ )
teo-at
ciNt47,0 tQ i–CGLAA.r.e re>t~”Pi-e-YE-

a,

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 28/01/2016

RITENUTO IN FATTO

– che Antonio Pelle classe 1986, per il tramite del suo difensore ha proposto
ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe con la quale il
Tribunale di Reggio Calabria, adito ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., ha
rigettato l’appello proposto avverso l’ordinanza emessa il 22 agosto 2015 dal
Tribunale di Locri, che aveva rigettato la richiesta di revoca della misura della
custodia in carcere applicatagli, siccome raggiunto da gravi indizi di colpevolezza

associazione di tipo mafioso armata (la ‘ndrina Pelle);

– che il Pelle, con memoria ex art. 121 cod. proc. pen. depositata il 26
gennaio 2016, ha evidenziato di non avere più interesse alla definizione del
presente procedimento cautelare, in quanto il 14 gennaio 2016, nel giudizio di
merito promosso nei suoi confronti, è intervenuta sentenza della Corte di Appello
di Reggio Calabria;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso, conformemente alla richiesta del difensore del ricorrente, va
dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: in pendenza del
giudizio di cassazione, risulta infatti che è stato definito il giudizio di merito,
sicché il ricorrente non ha più interesse alla definizione del presente
procedimento relativo alla richiesta di revoca della misura cautelare disposta nei
suoi confronti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2016.

in relazione ai delitti di procurata inosservanza di pena e partecipazione ad

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA