Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 684 del 25/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 684 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAPPANERA ANSELMO N. IL 16/10/1968
avverso la sentenza n. 278/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
04/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 25/11/2015

63 Cappanera

Motivi della decisione

Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza del 4 6 2014 recante
l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309
del 1990, afferente ad hashish e marijuana è manifestamente infondato e quindi
inammissibile.(e-f”–1 4-4-,` ett 0-0– 2,t-tteb..t. kfe-.9:c49

motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logicogiuridici: per escludere le attenuanti generiche si considera la presenza di precedenti condanne,
la personalità negativa, la perseveranza nella dedizione al reato. La sanzione è stata inoltre
determinata in applicazione del novum normativo afferente alla fattispecie in questione.
Si tratta di tipico apprezzamento in fatto, conforme ai principi e non sindacabile nella
presente sede di legittimità.

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.

Roma 25 novembre 2015

Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata

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