Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 684 del 24/10/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 684 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: D’ARRIGO COSIMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TELESCA ANGELO N. IL 16/11/1940
avverso la sentenza n. 50277/2015 CORTE APPELLO di TORINO, del
13/11/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. COSIMO D’ARRIGO;

Data Udienza: 24/10/2016

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

L’imputato ricorre limitatamente al capo della sentenza d’appello in cui egli è
stato ritenuto colpevole dell’addebito di cui all’alinea n. 4) ritenendosi comunque
prodotto un danno in capo la persona offesa, sebbene l’atto che costei sarebbe
stato indotta a sottoscrivere era una proposta contrattuale non seguita da
accettazione e quindi improduttiva di effetti giuridici. Deduce inoltre che la corte
d’appello avrebbe travisato il significato di una propria dichiarazione.

circonvenzione di incapace ha natura di reato di pericolo e si consuma nel
momento in cui viene compiuto l’atto idoneo a procurare un qualsiasi effetto
giuridico dannoso per la persona offesa o per altri (Sez. 2, n. 8103 del
10/02/2016 – Raguso, Rv. 26636601). Non ha quindi alcuna importanza, ai fini
dell’integrazione della fattispecie penalmente rilevante, il dato dell’omessa
produzione di effetti giuridici civilistici concretamente pregiudizievoli per il
disponente.
Quanto al preteso travisamento della propria dichiarazione, si rileva che tale
vizio- desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del
processo purché specificamente indicati dal ricorrente – è ravvisabile solo
quando l’errore sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio (Sez.
1, 15/06/2007 n. 24667 Rv. 237207). In particolare, il vizio di “travisamento
della prova” ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio
convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova
incontestabilmente diverso da quello reale, ossia solo quando non si tratta di
reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della
decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano (Sez. 5, 25/09/2007, n.
39048 Rv. 238215).
Ciò posto, il ricorrente si limitano ad offrire una lettura alternativa delle
proprie stesse dichiarazioni.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dai ricorso, si determina equitativamente in euro 2.000,00.

La prima doglianza è manifestamente infondata in quanto il reato di

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle
ammende.

Così deciso il 24/10/2016.

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