Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6839 del 20/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6839 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VALERIO MARIO N. IL 08/11/1942
avverso la sentenza n. 2662/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del
19/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 20/11/2013

34258/2012
Motivi della decisione
La corte di appello di Genova, con la sentenza in epigrafe indicata, confermava la
pronuncia di primo grado che aveva ritenuto Valerio Mario responsabile del reato di
furto aggravato dalla violenza sulle cose e riduceva la pena inflitta per effetto della
ritenta prevalenza delle circostanze attenuanti.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto fondato su motivi non
consentiti.
Viene in rilievo il difetto di specificità atteso che, secondo il combinato disposto degli
artt. 591, co. 1 lettc) e 581, co.1, lett.c), l’impugnazione deve contenere, a pena di
inammissibilità, l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto
che sorreggono la richiesta. La sanzione trova applicazione anche quando il ricorrente
nel formulare le proprie doglianze nei confronti della decisione impugnata trascura di
prendere nella dovuta considerazione le valutazioni operate dal giudice di merito e
sottopone alla Corte censure che prescindono da quanto tale giudice ha già
argomentato. La Corte genovese , rispondendo ad analoghe censure in quella sede
svolte, ha osservato che la violenza sussisteva sia in relazione al fatto che l’imputato
aveva reciso il filo elettrico rubato sia in relazione alla forzatura della chiusura del
cancello di accesso al cantiere in cui era stato perpetrato il furto.

Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di
euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso il 20.11.2013

L’imputato ha interposto ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento della
sentenza. Lamenta la mancata dichiarazione di estinzione del reato per remissione di
querela; infatti il reato avrebbe dovuto ritenersi non aggravato non sussistendo la
aggravante della violenza.

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