Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6838 del 20/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6838 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GRILLI ANTONELLA N. IL 19/12/1969
LUCANI GINEVRA N. IL 02/06/1992
LUCANI GABRIELLA N. IL 20/10/1958
LUCANI ROBERTO N. IL 29/08/1965
nei confronti di:
TIBERIf RENATO N. IL 27/01/1953
inoltre:
TIBERIyRENATO N. IL 27/01/1953
avverso la sentenza n. 2872/2010 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 29/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 20/11/2013

34221/2012
Motivi della decisione

Ricorrono per cassazione sia l’imputato che le parti civili. Il primo lamenta che non si
sia voluto ritenere unico responsabile dell’incidente il Lucani che si era accovacciato
accanto al suo mezzo e pertanto non era visibile, o che comunque non sia stata
ritenuta prevalente la responsabilità del Lucani rispetto a quella del Tiberi; la cui
velocità in ogni caso era nei limiti consentiti con esclusione della contestazione ex art.
141 cds; il reato andava dichiarato estinto per prescrizione; la pena era eccessiva e
priva di motivazione.
Le parti civili sostengono che le violazioni contestate alla persona offesa, e cioè la
mancata apposizione del triangolo e la mancata accensione delle luci di emergenza
non avevano avuto alcuna rilevanza nel determinare l’incidente; infatti sotto la
galleria, bene illuminata, vi era buona visibilità; il Lucani aveva indossato il giubbotto
catarifrangente; il tratto viario era rettilineo e dunque non erano necessari ulteriori
elementi atteso che la sua presenza era assolutamente percepibile ed era stata infatti
percepita da altri automobilisti ; avrebbe dovuto ritenersi la responsabilità esclusiva
dell’imputato o comunque una percentualizzazione minore della responsabilità della
persona offesa. L’uso del triangolo, secondo quanto stabilito dall’art. 162 del codice
della strada, non era obbligatorio stante la buona visibilità esistente e la presenza
del veicolo fermo era inevitabile, a differenza di quanto sostenuto dalla Corte di
appello, essendosi il Lucani fermato stante il guasto dell’ autocarro che aveva una
ruota instabile e rendeva pericoloso proseguire la marcia.
Avrebbe dovuto trovare applicazione la presunzione ex art. 2054 comma 1, e non il
comma 2. Si dolgono inoltre della percentuale di riduzione della provvisionale che non
rispetta quella di aumento della colpa della persona offesa.
Entrambi i ricorsi sono inammissibili.
Ai sensi dell’art. 606 lett. e) cpp i vizi della motivazione (anche il travisamento dei
fatti deducibile sotto questo profilo) devono risultare “dal testo del provvedimento
impugnato”, mentre non possono derivare da un controllo della Corte di Cassazione
sulla interpretazione e valutazione delle prove, che è compito del giudice di merito.
Anche a seguito delle modifiche introdotte alli 606, comma primo, lett. e) cod. proc.
pen. dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, il ricorso non può riguardare la verifica della
rispondenza delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata alle
acquisizioni processuali e non è consentito sollecitare alla Cassazione una rilettura
degli elementi di fatto, atteso che tale valutazione è riservata in via esclusiva al
giudice del merito. Il sindacato della Cassazione è limitato alla sola legittimità, sì che
esula dai poteri della stessa quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione, anche laddove venga prospettata dal ricorrente una
diversa e più adeguata valutazione delle risultanze processuali.
Nella specie, nel formulare le proprie censure i ricorrenti non evidenziano, come
imposto dalla legge,
manifeste carenze o illogicità della motivazione, rese

La Corte di Appello di L’Aquila , con la sentenza in epigrafe indicata, confermava la
responsabilità di Tiberi Renato per il reato di omicidio colposo e ritenuto il concorso di
colpa della persona offesa Lucani Sandro, nella misura del 30% (anzi che del 20%
come ritenuto in primo grado) concedeva all’imputato le attenuanti generiche
valutate equivalenti e riduceva la pena inflitta. Il 25.8.2007, all’interno della galleria
Gran Sasso della autostrada Roma – L’Aquila, il Tiberi, alla guida del proprio
autocarro, investiva Lucani Sandro intento a sostituire uno pneumatico all’autocarro
da lui condotto/ sul lato sinistro dello stesso.

in quanto si tratta di una misura per natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad
essere travolto dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento. Da ultimo manifestamente
infondate sono le generiche censure con le quali si sostiene la possibilità di
determinare la pena in misura più mite atteso che con esse il ricorrente pretende che
in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le
quali il giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale a lui concesso
dall’ordinamento a tal fine nella specie debitamente motivato con riguardo a tutte le
modalità dell’incidente.

Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti Vviatip~its4144o al
pagamento delle spese del procedimento e di ciascuno al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro
1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.

immediatamente palesi dalla lettura della sentenza impugnata, ma argomentano sulla
possibile diversa interpretazione dei dati di fatto; entrambi prospettano sub specie del
dedotto vizio di difetto di motivazione, una lettura alternativa delle risultanze di fatto
rispetto all’apprezzamento compiuto dalla Corte di appello di cui dà esaustiva contezza
la sentenza impugnata che si sottrae alle censure di illogicità . Ed invero appare
corretta la valutazione del rispettivo concorso di colpa dei due conducenti, essendo la
responsabilità del Tiberi fondata sul difetto di attenzione dal medesimo dimostrato
nell’urtare il Lucani mentre quest’ultimo era intento ad una operazione di emergenza,
nonostante la possibilità di avvistamento dell’ostacolo e di evitarlo agevolmente con
una semplice manovra di allargamento sulla sinistra così come avevano fatto altri
automobilisti; la velocità è stata ritenuta eccessiva non con riferimento al limite di
legge ma in relazione ai compiti di controllo del medesimo imputato, in quanto
ausiliario della viabilità e in relazione alla presenza di nebbiolina all’interno della
galleria. A determinare l’evento ha concorso la colpa della persona offesa, che non
ha collocato il triangolo e non ha acceso le luci di emergenza; si tratta di
comportamenti che correttamente non sono stati ritenuti irrilevanti in quanto tali da
costituire ulteriori segnalazioni dello stato di pericolo rappresentato dalla presenza del
veicolo fermo (e non solo della persona del Lucani) e perciò da mettere in allarme il
Tiberi, tanto più che questi ha urtato, ancor prima della persona del Lucani, il veicolo
fermo sulla carreggiata. Logica è la valutazione dell’efficacia causale dei fari sporchi
del veicolo del Lucani, circostanza atta ad influire sulla percepibilità del medesimo, e
della sosta in luogo non consentito non potendosi dubitare di quanto afferma la
sentenza qui impugnata secondo cui, a differenza di quanto sostiene il ricorso senza
però ancorarsi a precisi elementi accertati nel giudizio, non è stato accertato che la
sosta sia stata resa necessaria da un guasto improvviso. Manifestamente infondata è
la pretesa che non vi fosse obbligo di apporre il triangolo, sostenuta con riferimento
all’art. 161 cds, che però regola la segnalazione dei veicoli fermi, laddove nella specie
la norma cui avere riguardo è l’art. 162 dello stesso codice che stabilisce l’obbligo di
segnalazione nel caso – come quello in esame – di ingombro della carreggiata.
Manifestamente infondato è il richiamo alle disposizioni del’art. 2054 cod. civi. Ed alle
presunzioni dall.o stesso stabilite atteso che l’accertamento della colpa in sede penale
prescinde da tali presunzioni. Manifestamente infondata è anche la doglianza relativa
all’ammontare della provvisionale atteso che per pacifica giurisprudenza di questa
Corte le questioni attinenti alla misura della provvisionale non sono impugnabili per cassazione,

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti,/~, al pagamento delle
spese del procedimento e, ciascuno, al pagamento a favore della Cassa delle
ammende della somma di euro 1000,00.

Così deciso il 20.11.2013

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