Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6836 del 20/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6836 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

o4D

CUDINI UMBERTO N. IL-0.79L144W&I.
avverso la sentenza n. 3300/2010 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 13/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 20/11/2013

(2

Motivi della decisione

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Cudini Umberto in ordine al reato di cui agli
articoli 99,co. 2, 110, 624 bis, 625 co.2 c.p., con la
recidiva specifica, infraquinquennale- fatto commesso in

l’imputato chiedendone l’annullamento per inosservanza
della legge penale in punto di responsabilità e in
relazione all’applicazione ritenuta erronea della
circostanza aggravante dell’uso della violenza sulla cosa
di cui all’art.625 n.2 c.p..
Il ricorso è inammissibile,

ex articolo 606, comma 30 ,

cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente
infondati, in quanto ripropone questioni di merito a cui
la sentenza impugnata ha dato ampia e convincente risposta
e mira ad una diversa ricostruzione del fatto preclusa al
giudice di legittimità. Una volta infatti che il giudice
di merito abbia chiarito la dinamica del fatto con
motivazione congrua, non compete alla Corte di legittimità
valutare gli atti. La Corte di appello di L’Aquila ha
invero adeguatamente ed esaustivamente motivato in punto
di responsabilità, evidenziando, quanto alla dedotta
incompatibilità tra il furto di cui è processo e altro
furto per cui il ricorrente era già stato condannato, che

Sulmona il 18.01.2007, ha proposto ricorso per cassazione

la stessa non sussisteva, ben potendo il Cudini e il suo
complice avere raggiunto l’autovettura di una persona
offesa con un’autovettura. La Corte territoriale aveva poi
evidenziato i plurimi ed univoci elementi di prova
raccolti durante la fase delle indagini preliminari, con
particolare riferimento alle plurime impronte digitali e
palmari lasciate dal Cudini sul lato esterno dell’anta
destra (all’altezza della maniglia) della finestra del
bagno infranta per accedere all’interno dell’appartamento.
Quanto infine alla insussistenza dell’aggravante della

rr

(-3

violenza sulle cose, i giudici hanno evidenziato che non
era necessario che la violenza sia stata esercitata sulla
refurtiva, risultando l’effrazione della finestra sulla
base delle osservazioni di cui sopra.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del

ammende, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione
pecuniaria, trattandosi di causa di inammissibilità
riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n.
186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

P Q M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 20 novembre 2013
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procedimento ed al pagamento, a favore della Cassa delle

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