Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6832 del 20/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6832 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZANIERATO PAOLO N. IL 05/06/1954
avverso la sentenza n. 979/2009 CORTE ASSISE APPELLO di
MILANO, del 14/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 20/11/2013

Motivi della decisione
Zanierato Paolo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza
della Corte di Appello di Milano in data 14.06.2012, con la quale è stata confermata
la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Pavia in data 25.11.2008, in
ordine al reato di furto aggravato ex artt. 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen.
Con unico motivo la parte deduce violazione di legge, in riferimento al
mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod.
pen. La parte ritiene non condivisibili le argomentazioni esposte dai giudici di

l’autovettura oggetto del furto fosse di valore tale da condurre all’applicazione della
richiamata circostanza attenuante.
Il ricorso è inammissibile.
Deve rilevarsi che la decisione impugnata risulta sorretta da conferente
apparato argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo motivazionale, anche per
quanto concerne l’esclusione della attenuante del danno patrimoniale di speciale
tenuità. La Corte territoriale, infatti, ha del tutto coerentemente osservato che
l’autovettura era perfettamente funzionante e che da nessuna fonte risultava ché
avesse un valore commerciale tanto esiguo, da consentire il riconoscimento
dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. Ciò posto, deve osservarsi che
l’esponente propone censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto
concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, come pure l’apprezzamento
del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del
giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da
incongruenze di ordine logico.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 a
favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 20 novembre 2013.

secondo grado, laddove hanno evidenziato che non vi era la prova che

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