Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6831 del 20/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6831 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VIOLA ETTORE N. IL 07/07/1959
avverso la sentenza n. 2936/2008 CORTE APPELLO di GENOVA, del
14/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 20/11/2013

33797/2012
Motivi della decisione

Il difensore dell’imputato ha interposto ricorso per cassazione, chiedendo
l’annullamento della sentenza. Deduce mancanza e manifesta illogicità della
motivazione per quanto riguarda l’accertamento di responsabilità che sarebbe stata
meramente presunta, in quanto i Carabinieri non videro come si sono svolti i fatti e
ciò nonostante hanno attribuito ruoli ben precisi agli imputati basandosi su mere
supposizioni.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto fondato su motivi non
consentiti.
Il ricorso difetta di specificità atteso che, secondo il combinato disposto degli artt.
591, co. 1 lettc) e 581, co.1, lett.c), l’impugnazione deve contenere, a pena di
inammissibilità, l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto
che sorreggono la richiesta. La sanzione trova applicazione anche quando il ricorrente
nel formulare le proprie doglianze nei confronti della decisione impugnata trascura di
prendere nella dovuta considerazione le valutazioni operate dal giudice di merito e
sottopone alla Corte censure che prescindono da quanto tale giudice ha già
argomentato.
Nella specie infatti la responsabilità dei tre imputati, ed in particolare quella del Viola,
è stata affermata dopo che sia la sentenza di primo grado che quella di appello hanno
effettuato una attenta e precisa ricostruzione dei movimenti degli imputati e delle
ragioni che li avevano portati sul luogo del furto di notte e in zona isolata, dove era
stata accertatea presenza anche del furgone del Viola. Di tale preciso e dettagliato
a
° 4″ non tiene alcun conto e si limita a prospettare un vizio di
argomentare te—s~
motivazione smentito dal contenuto della sentenza.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di
euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso il 20.11.2013

La Corte di Appello di Genova , con la sentenza in epigrafe indicata, confermava la
pronuncia di primo grado che aveva ritenuto Viola Ettore responsabile del reato di
concorso in furto di macchine agricole custodite in un container sito al’interno
dell’area di un cantiere.

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