Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6830 del 20/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6830 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ADZOVIC BARBARA N. IL 11/12/1978
avverso la sentenza n. 494/2012 TRIBUNALE di LATINA, del
20/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 20/11/2013

E’

Fatto e diritto

Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p.,
oltre che generico, perché proposto per motivi manifestamente
infondati.
Il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato
adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti, e
dall’altro ha escluso che ricorressero i presupposti dell’articolo
129 c.p.p.. Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura
dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta
delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per
tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di
legittimità (v., tra le altre, Cass. S.U. 27 marzo 1992, Di
Benedetto; Cass. S.U. 27 settembre 1995, Serafino; Cass. S.U. 25
novembre 1998, Messina).
Tanto premesso si osserva che nella fattispecie che ci occupa la
censura proposta si risolve in una contestazione sul fatto.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1500,00
(millecinquecento/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma d euro
1500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 20 novembre 2013

12 FEB 2 014

Adzovic Barbara, imputata in ordine al reato di cui agli articoli
110,624,625 numeri 4 e 5 c.p., ricorre per cassazione contro la
sentenza di applicazione concordata della pena in epigrafe
indicata, deducendo difetto di motivazione in punto di
responsabilità.

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