Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 683 del 18/10/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 683 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) INGINO SAB I N O N. IL 23/01/1963
avverso la sentenza n. 452/2007 CORTE APPELLO di SALERNO, del
03/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 18/10/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 3.10.2011 la Corte di appello di Salerno in parziale
riforma della decisione di primo grado dichiarava non doversi procedere per
intervenuta prescrizione in relazione ai reati di cui all’art. 9 legge 1423 del 1956
contestati a Sabino Ingino e confermava la condanna per il reato di cui agli artt.
81 e 336 cod. pen..

con il primo motivo di ricorso la violazione di legge e di norma processuale per
mancata concessione del termine a difesa ex art. 108 cod. proc. pen.. In caso di
revoca di precedente difensore è prevista la concessione di un termine congruo
non inferiore a sette giorni al fine di consentire al legare di prendere cognizione
degli atti.
Con il secondo motivo di ricorso deduce la mancanza di motivazione in
ordine alla nullità della notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di primo
grado.
Infine lamenta la violazione di legge ed il vizio della motivazione in ordine
alla condanna per il reato di cui all’art. 336 cod. pen., dal tenore delle frasi
rivolte ai verbalizzanti non è dato rilevare alcun tono minaccioso in grado di
paralizzare l’attività dei predetti, al più potevano avere un tono ingiurioso ed
offensivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
E’ manifestamente infondato il primo motivo di ricorso, atteso che nella
sentenza impugnata si da atto che il difensore nominato chiedeva termine ad
horas che veniva concesso.
Peraltro, come è stato affermato, il diniego di termini a difesa, ovvero la
concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall’art. 108, comma
primo, cod. proc. pen., non possono dar luogo ad alcuna nullità quando la
relativa richiesta non risponda ad alcuna reale esigenza difensiva e l’effettivo
esercizio del diritto alla difesa tecnica dell’imputato non abbia subito alcuna
lesione o menomazione (Sez. U, n. 155 del 29/09/2011 – dep. 10/01/2012,
Rossi, rv. 251497).
Il rilievo relativo alla mancata motivazione in ordine alla nullità della notifica
dell’estratto contumaciale della sentenza di primo grado è inammissibile non
essendo stato dedotto nei motivi di appello.

2

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, personalmente, denunciando

Si palesa infondato, altresì, il ricorso avuto riguardo alla ritenuta
configurabilità del reato di cui all’art. 336 cod. pen. avendo la Corte territoriale
evidenziato che si è trattato di vere e proprie minacce e che l’Ingino dopo aver
reagito all’intervento doveroso dei carabinieri rinnovava la condotta minacciosa
recandosi appositamente presso la caserma al fine di intimidire i carabinieri.
A fronte di tale adeguata motivazione ancorata alle circostanze emerse nel
giudizio, il ricorrente si è limitato a formulare censure in fatto volte ad una non
consentita rivalutazione delle circostanze acquisite.

cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento della somma ritenuta congrua di euro 1.000,00 (mille) in
favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.

Così deciso, il 18 ottobre 2012.

Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, ai sensi dell’art. 616

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