Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 683 del 03/12/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 683 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RUSSO VINCENZO N. IL 26/04/1981
avverso la sentenza n. 332/2009 CORTE APPELLO di SALERNO, del
05/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO
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Data Udienza: 03/12/2013

Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte
di cassazione dott. Paolo Canevelli, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.
Udito altresì l’avv. Roberto Pierro, del Foro di Roma, in sostituzione dell’avv.
Lidia Sinatore, che si è riportato ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

confermato la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore in data 01/07/2008 che,
all’esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato colpevole Vincenzo Russo del
reato di cui agli artt. 624, 625, nn. 2 e 7, cod. pen., così modificata l’originaria
imputazione di ricettazione e, riconosciuta la continuazione con i reati giudicati
dalla sentenza del Tribunale di Salerno del 02/04/2007, lo condannava
all’ulteriore pena di mesi quattro di reclusione e di 200.00 euro di multa. Per
quanto è qui di interesse, la Corte di appello di Salerno ha ritenuto infondato
l’unico motivo di appello relativo alla dedotta incompetenza per territorio del
Tribunale di Salerno, rilevando che le ragioni genericamente addotte
dall’imputato avevano già trovato diffusa confutazione nell’ordinanza resa nella
fase introduttiva del giudizio di primo grado.

2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso per cassazione,
nell’interesse di Vincenzo Russo, il difensore avv. Lidia Sinatore, articolando tre
motivi di doglianza di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1,
disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per
inosservanza di norme processuali riguardanti la competenza per territorio (artt.
8 ss. cod. proc. pen.). Il Tribunale di Nocera Inferiore, davanti al quale Vincenzo
Russo era stato tratto a giudizio per il delitto di ricettazione di un ciclomotore
oggetto di furto avvenuto in Salerno il 31 marzo 2007, aveva rigettato
l’eccezione difensiva di incompetenza per territorio, ritenendo di dover applicare
la regola suppletiva di cui all’art. 9, comma 2, cod. proc. pen. La decisione del
primo giudice, secondo il ricorrente, sarebbe illegittima e contraddittoria alla luce
dell’intervenuta pronuncia di condanna dell’imputato per il delitto di furto
pluriaggravato commesso in Salerno: il Tribunale di Nocera Inferiore avrebbe
correttamente ricostruito la dinamica dei fatti, individuando precisamente il luogo
di commissione del reato, sicché sarebbe errata la decisione di radicare la
competenza presso il medesimo Tribunale.

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1. Con sentenza del 05/11/2012, la Corte di appello di Salerno ha

2.2. Violazione ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e): illegittimità del
provvedimento impugnato per violazione, in particolare, degli artt. 441 e 521
cod. proc. pen. Il giudice di primo grado avrebbe autonomamente modificato in
sentenza la contestazione iniziale, in assenza di una richiesta di giudizio
abbreviato condizionato o di integrazione probatoria ex art. 441 cod. proc. pen.,
con conseguente nullità della sentenza. Inoltre, il fatto emerso dal fascicolo
acquisito agli atti e poi riportato in sentenza sarebbe diverso da quello indicato
nel capo di imputazione, il che determina la nullità della sentenza di primo grado

2.3. Violazione ex art. 606, comma 1, lett. e), per mancanza di motivazione
in ordine alla sussistenza delle circostanze attenuanti generiche e all’entità della
pena irrogata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato.

2. Il primo motivo è infondato.
E’ principio consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, che, in tema di
competenza per territorio, le vicende processuali successive ai limiti temporali di
rilevazione della questione, anche con riferimento ai provvedimenti conclusivi
adottati sul merito dal giudice, non incidono sulla competenza già affermata
(Sez. 6, n. 33435 del 04/05/2006, dep. 05/10/2006, Battistella Rv. 234350). Il
principio della “perpetuato iurisdictionis” impone, dunque, la determinazione
della competenza per territorio sulla base di un criterio “ex ante” (Sez. 4, n.
14699 del 12/12/2012, dep. 28/03/2013, Perez Garda, Rv. 255498), ossia con
riferimento alle emergenze di fatto cristallizzate in sede di udienza preliminare o,
in mancanza di questa, a quelle acquisite non oltre il termine di cui all’art. 491,
comma primo, cod. proc. pen., e non può prendere in esame le eventuali
sopravvenienze dibattimentali (Sez. 6, n. 49754 del 21/11/2012,
dep. 20/12/2012, Casulli, Rv. 254100).
Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha rilevato che il Tribunale di
Nocera Inferiore ha illustrato l’iter logico che lo ha condotto ad affermare la
propria competenza in ordine al reato di ricettazione oggetto dell’imputazione,
indicando in modo circostanziato gli elementi a tal fine utilizzati e negando, con
diffuse argomentazioni, la consistenza della tesi difensiva. L’ordinanza del
Tribunale di Nocera Inferiore del 01/07/2008 – il cui esame è consentito a
questa Corte in considerazione della natura processuale del vizio denunciato – ha
rilevato, in particolare, che, dagli atti acquisiti, risultava solo il luogo in cui è

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per violazione dell’art. 521 cod. proc. pen.

stata accertata la materiale disponibilità del ciclomotore da parte dell’imputato e
non anche quello in cui ne ha ricevuto la disponibilità.
Né in senso contrario può argomentarsi, come propone il ricorso, sulla base
della sentenza di primo grado, che ha sì valorizzato il brevissimo lasso di tempo
intercorso tra il furto del ciclomotore e il momento in cui è stato commesso il
furto con strappo per il quale l’imputato era già stato condannato, ma ha operato
tale valorizzazione nella prospettiva di offrire riscontro alle dichiarazioni
confessorie rese da Vincenzo Russo in ordine al delitto di furto, ossia ad elementi

determinazione della competenza territorio. Peraltro, ad ulteriore conforto della
correttezza della decisione della sentenza impugnata in ordine a quanto statuito
dal giudice di primo grado sul punto in esame, va messo in luce che la sentenza
del Tribunale di Nocera Inferiore, riconoscendo come legittimo il dubbio che il
furto del ciclomotore fosse stato commesso dall’imputato, attribuisce valenza
decisiva al principio del favor rei, il che conferma che la soluzione adottata dall’
ordinanza del 01/07/2008 era in linea con le risultanze di cui il giudice disponeva
al momento della sua deliberazione.

3. Il secondo motivo di ricorso deve essere parimenti disatteso.
Sotto il primo profilo, il ricorrente muove dal presupposto di aver chiesto
l’accesso al giudizio abbreviato “semplice”, per dedurre che il giudice non poteva
modificare l’imputazione, così come stabilito dall’art. 441, comma 1, cod. proc.
pen. Al riguardo, va rilevato che il presupposto indicato dal ricorrente non trova
riscontro, posto che il verbale dell’udienza del 01/07/2008 mette in luce come la
richiesta di giudizio abbreviato sia stata condizionata all’acquisizione di alcuni
documenti. Peraltro, anche a prescindere da tale rilievo, questa Corte ha già
affermato che il potere del giudice di dare in sentenza al fatto una definizione
giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione, previsto dall’art. 521,
comma 1, cod. proc. pen., è esercitabile anche con la sentenza emessa a seguito
di giudizio abbreviato, non rilevando che in tale rito non sia applicabile, per
l’esclusione fattane dall’art. 441, cod. proc. pen., l’art. 423 cod. proc. pen. (Sez.
6, n. 9213 del 26/09/1996, dep. 22/10/1996, Martina, Rv. 206207); la
conclusione trova ulteriore conferma nell’espresso riferimento, contenuto nell’art.
443, comma 3, cod. proc. pen. in tema di limiti all’appello del pubblico ministero,
alla sentenza che modifica il titolo di reato. Non sussiste, dunque, la lamentata
violazione dell’art. 441 cod. proc. pen.
Anche sotto il profilo dell’art. 521 cod. proc. pen. il motivo in esame non è
fondato. Deve ricordarsi, al riguardo, che, in tema di correlazione tra
imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una

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probatori non rilevanti alla stregua del criterio “ex ante” che governa la

trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta
nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si
configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale
pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare
la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero
confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in
materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando
l’imputato, attraverso l’iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione

del 15/07/2010, dep. 13.10/2010, Carelli, rv 248051; nello stesso senso: Sez.
Un. n. 16 del 19/06/1996, dep. 22/10/1996, Di Francesco, rv 205620).
Nel caso di specie, il vulnus al diritto di difesa in cui deve concretizzarsi la
denunciata violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. è escluso in radice dalle
dichiarazioni confessorie rese dall’imputato proprio in ordine al reato per il quale
è poi intervenuta la sentenza di condanna, sicché non solo egli è stato posto
nella condizione di interloquire su ogni aspetto della vicenda, ma ha direttamente
prospettato la qualificazione del fatto poi accolta dal giudice.

4. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.
La censura relativa al trattamento sanzionatorio è generica, in quanto
disancorata dalla concreta determinazione del giudice di primo grado, che lo ha
determinato sulla base della riconosciuta continuazione con un reato per il quale
era già intervenuta sentenza definitiva di condanna. La sentenza di appello non
si sofferma sul punto perché estraneo ai motivi di appello
La censura relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti
generiche è manifestamente infondata, in quanto la sentenza di primo grado.
che si integra con quella conforme di secondo grado (Sez. 2, n. 11220 del
13/11/1997 – dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145), ha escluso
l’applicabilità delle circostanze ex art. 62 bis cod. pen. in considerazione dei
numerosi precedenti penali dell’imputato: la statuizione è in linea con
l’orientamento di questa Corte secondo cui la concessione delle circostanze
attenuanti generiche non impone che siano esaminati tutti i parametri di cui
all’art. 133 cod. pen. essendo sufficiente che si specifichi a quale di esso si sia
inteso fare riferimento (Sez. 1, n. 33506 del 07/07/2010, dep. 13/09/2010,
Biancofiore, Rv. 247959). Anche su questo punto, la sentenza di appello non si
sofferma perché estraneo ai motivi di appello.

5. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.

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concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (Sez. Un. n. 36551

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso il 03/12/2013

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