Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 683 del 01/10/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 683 Anno 2015
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: OLDI PAOLO
Data Udienza: 01/10/2014

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

1. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata
2. Difensore della parte civile Bartoli Giorgio, nato a Macerata il 07/12/1958
nel procedimento nei confronti di
Carnevali Mariella, nata a Montefano il 29/06/1956

avverso la sentenza del 02/10/2013 del Giudice di pace di Macerata

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Oldi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Aldo Policastro, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza predibattimentale in data 2 ottobre 2013 il giudice di pace
di Macerata ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Mariella
Carnevali, imputata di diffamazione ai danni di Giorgio Bartoli, per estinzione del

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reato ex art. 35 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. Ha ritenuto il giudicante che
l’offerta reale della somma di euro 500,00 a risarcimento del danno e le scuse
alla persona offesa soddisfacessero pienamente le esigenze di riprovazione e di
prevenzione rispetto al reato, concretatosi nell’invio a più persone di SMS
diffamatori.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero, affidandolo a
due motivi.
2.1. Col primo motivo il P.M. ricorrente rileva la tardività dell’attività
riparatoria, realizzatasi soltanto in udienza anziché prima dello svolgimento di
essa.
2.2. Col secondo motivo deduce carenza di motivazione in ordine alla
congruità della somma offerta a ristoro dei danni, a fronte della costituzione di
parte civile con la quale il soggetto passivo del reato aveva quantificato in euro
25.000,00 i danni causatigli in famiglia e sul posto di lavoro, attese anche le
conseguenze psicologiche sfociate in una crisi depressiva.

3. Ha proposto ricorso anche la parte civile, per il tramite del difensore
munito di procura speciale, sulla base di due motivi.
3.1. Col primo motivo il ricorrente deduce a sua volta la tardività dell’offerta
riparatoria formulata dall’imputato soltanto in udienza, senza dimostrare di non
aver potuto provvedere anteriormente per ragioni obiettive, secondo il disposto

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dell’art. 35 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274.
3.2. Col secondo motivo deduce mancanza, e comunque illegittimità, della

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motivazione circa la concreta ricorrenza della causa estintiva del reato.

4. Agli atti vi è una memoria nell’interesse della parte civile ad ulteriore
sostegno dei motivi di ricorso, del cui deposito deve peraltro rilevarsi la tardività

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rispetto al termine stabilito dall’art. 611 cod. proc. pen ..

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CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi proposti, da esaminarsi congiuntamente in quanto ispirati alla
medesima logica contestativa, sono solo in parte fondati.
Ciò non è a dirsi del motivo dedotto per primo da ambedue i ricorrenti. Ed
invero, per quanto l’art. 35 d.lgs.28 agosto 2000 condizioni l’effetto estintivo del
reato alla dimostrazione, data dall’imputato, di aver provveduto alla riparazione
del danno anteriormente all’udienza di comparizione, nondimeno l’interpretazione costituzionalmente orientata della norma, indicata dalla Corte Costituzionale

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con ordinanza n.

11 del 2004, impone di considerare che «l’udienza di

comparizione, ove avviene il primo contatto tra le parti e il giudice, risulta sede
idonea

per

sollecitare

e

verificare

la

praticabilità

di

possibili

soluzioni

alternative», dovendosi ricomprendere fra queste ultime anche la possibilità di
porre in essere le condotte riparatorie di cui all’art. 35 del decreto legislativo n.
274 del 2000.

2. La sentenza impugnata risulta, piuttosto, viziata da carenza motivazionale
in ordine alla presenza delle condizioni richieste dalla legge affinché la condotta
riparatoria possa dirsi idonea a determinare l’estinzione del reato: condizioni che

il comma 2 del più volte citato art. 35 del d.lgs. n. 274/2000 identifica nella
idoneità delle condotte risarcitorie e riparatorie «a soddisfare le esigenze di
riprovazione del reato e quelle di prevenzione».
In effetti la motivazione addotta dal giudice di pace, con l’affermare
apoditticamente l’idoneità ai predetti fini dell’offerta reale di euro 500,00 e delle
scuse dell’imputato, non spiega per quale via il giudicante sia pervenuto a tale
valutazione, in presenza di una costituzione di parte civile nella quale la denuncia
delle ragioni che rendevano gravemente pregiudizievole la lesione recata alla
reputazione del Bartoli si accompagnava ad una richiesta di risarcimento dei
danni in misura non inferiore ad euro 25.000,00.

3. Il vizio rilevato comporta l’annullamento della sentenza impugnata con
rinvio per nuovo esame allo stesso giudice di pace di Macerata, in persona di
altro magistrato onorario.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace di Macerata per
nuovo esame.
Così deciso il 01/10/2014.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPiE UNIFICATO

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