Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6829 del 20/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6829 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BONGIOVANNI ANTONINO N. IL 27/12/1983
BENSAIA GIUSEPPE N. IL 15/03/1975
avverso la sentenza n. 106/2009 CORTE APPELLO di MESSINA, del
10/06/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 20/11/2013

33216/2012

La Corte di Appello di Messina , con la sentenza in epigrafe indicata, confermava la
pronuncia di primo grado che aveva condannato Bongiovanni Antonino e Bensaia
Giuseppe alla pena di anni uno di reclusione e euro 200.00 di multa per il reato di
cui all’artt. 110-81 cpv. 624-625 nn.2 e 7 e 61 n.5 c.p
Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati con separati ricorsi con cui deducono
la nullità della sentenza ex art. 606 lett. b) e c) sostenendo che i giudici di merito,
stante l’ampia confessione del Bensaim; avrebbero potuto ridurre la pena per entrambi
o concedere le attenuanti generiche; Bongivanni eccepisce anche la palese violazione
di legge laddove i giudici hanno ritenuto che il Bongiovanni, che si trovava a breve
distanza dal Bensaia„abbia partecipato in qualche modo alla sottrazione della moto
ape.; invece non vi è alcuna prova che lo stesso Bongiovanni abbia aiutato il Bensaia
nella sottrazione della moto ape, il ricorrente infatti non era a conoscenza della
provenienza furtiva del mezzo, ma era stato chiamato poco prima dal Bensaia che a
suo dire era rimsto in panne.
I ricorsi sono
inammissibili.
Il motivo con cui Bongiovanni contesta la sua
responsabilità è inammissibile ex art. 606, co.3, cpp perché non consentito in sede
di legittimità intendendo il ricorrente prospettare sub specie del dedotto vizio di difetto
di motivazione, una lettura alternativa delle risultanze di fatto rispetto
all’apprezzamento compiuto dalla Corte di appello di cui dà esaustiva contezza la
sentenza impugnata ribadendo che lo stretto rapporto intercorrente tra i due
imputati, l’ora notturna e la breve distanza temporale dal momento del furto
indicavano chiaramente che il furto era stato posto in essere da entrambi, essendosi il
Bensaktservito dell’auto condotta dal Bongiovanni, figlio della sua convivente, per
raggiungere il luogo dove perpetrare il furto…
Quanto alla determinazione della pena, i ricorrenti pretendono , invero, che in questa
sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali il
giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale a lui concesso dall’ordinamento a
tal fine nella specie debitamente motivato con riferimento ai plurimi precedenti
specifici.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti (350~~19 al
pagamento delle spese del procedimento e # ciascuno al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro
1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti~, al pagamento delle
spese del procedimento e, ciascuno, al pagamento a favore della Cassa delle
ammende della somma di euro 1000,00.
Così deciso il 20.11.2013

Motivi della decisione

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