Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6828 del 20/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6828 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
STORTI ALESSANDRO N. IL 31/03/1971
avverso la sentenza n. 2860/2004 CORTE APPELLO di ROMA, del
19/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 20/11/2013

33089/2012
RITENUTO:
Storti Alessandro ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della corte
di appello di Roma che ha confermato quella di primo grado di condanna per furto
con strappo. Si duole del trattamento sanzionatorio sotto il profilo della mancata
considerazione delle circostanze del caso che avrebbero potuto far mantenere la
pena nei minimi edittali.

Con riguardo alla commisurazione della pena, le generiche censure del ricorrente in
ordine a pretese carenze motivazionali della sentenza impugnata risultano
manifestamente infondate. Tanto più che la Corte di appello ha già opportunamente
chiarito, con riferimento alla gravità dei fatti, la ragione per la quale non era possibile
pervenire ad una diminuzione del trattamento sanzionatorio. Trattandosi di
valutazione discrezionale, congruamente motivata, la stessa è incensurabile.
Alla ritenuta inammissibilità segue l’onere delle spese del procedimento nonché del
versamento di una somma in favore delle cassa delle ammende che stimasi equo
fissare, in considerazione dei motivi dedotto ed anche dopo la sentenza della Corte
Cost. n.186 del 2000, in euro 1000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento nonché al versamento di 1000,00 euro in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 20.11.2013.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

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