Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6827 del 20/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6827 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:.
LA MACCHIA ALBERTO N. IL 12/01/1986
avverso la sentenza n. 1739/2012 TRIBUNALE di TORINO, del
31/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 20/11/2013

OSSERVA LA CORTE

– Rilevato che il

Tribunale di Torino

-giudice monocratico- applicava

all’imputato la pena concordata, ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen., per il reato
di tentato furto in autovettura;
– Rilevato

che l’imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la

propria decisione;
-Ritenuto che i motivi fatti valere risultano manifestamente infondati, atteso
che la pena risulta applicata su richiesta congiunta delle parti, la decisione
contiene un adeguato esame dei presupposti di rito e di merito per il
patteggiamento e la disamina, esposta in modo specifico, di non ricorrenza
delle condizioni di applicabilità delle cause di non punibilità ex art.129 C.P.P;
– Rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la
condanna del ricorrente

al pagamento delle spese processuali e, non

emergendo ragioni di esonero, al versamento della sanzione pecuniaria ex
art.616 C.P.P.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di euro 1.500,00 in favore
della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20.11.2013.

decisione, osservando che il Giudice non aveva motivato congruamente la

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