Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6825 del 31/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 6825 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE LEO VITTORIO N. IL 02/01/1990
avverso la sentenza n. 18747/2013 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 26/09/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
CL-1,9
4214 CA-Wzr ve-AZ t /9 n
1$t/sentite le conclusioni del PG Dott.
-9,U2 I eiot-ozt Le.e,cjemb_02_,

Data Udienza: 31/01/2014

Nel dispositivo apposto sul ruolo di udienza, nonché su quello
scritto in calce alla sentenza n.1622/2013 del 26 settembre
2013 della quarta Sezione di questa Corte di Cassazione
relativo al procedimento R.G. n. 18747/2013 inerente al ricorso
di De Leo Vittorio avverso la sentenza della Corte di appello
di Messina del 19.11.2012 (Presidente dott. Rocco Marco
Blaiotta, Consigliere relatore dott.Salvatore Dovere), è stato
scritto per errore “con rinvio alla Corte di appello di
Messina”, anziché “con rinvio alla Corte di appello di Reggio
Calabria”.
La dicitura di cui sopra è frutto di un evidente errore
materiale. Non si tratta di una differenza di scrittura che
determina una modificazione essenziale dell’atto ove si abbia
riguardo al permanere della statuizione di rinvio, rispetto
alla quale la correzione non copre uno spazio di libera
determinazione del giudicante, ma uno spazio definito e
obbligato dalla regola di cui all’art. 623 co. l lett c)
c.p.p..
PQM
Dispone correggersi il dispositivo apposto sul ruolo di udienza
nonché quello apposto nella sentenza documento n.1622/2013~
kg35- arelativo al procedimento n. 18747/2013 nei confronti di De Leo
Vittorio, definito all’udienza in camera di consiglio del
26.09.2013, nel senso che laddove è scritto “con rinvio alla
Corte di appello di Messina” deve invece intendersi e leggersi
“alla Corte di appello di Reggio Calabria”.
Così deciso in Roma il 31.01.2014

IN FATTO E IN DIRITTO

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