Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6824 del 31/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 6824 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
GENOVA
nei confronti di:
PAUCAR CAQUI YANCARLOS N. IL 02/03/1975
avverso la sentenza n. 2691/2012 TRIBUNALE di GENOVA, del
02/07/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
if-qo GAETA

e

che ha concluso per l’annullamento senza rinvio, limitatamente all’omessa applicazione
della confisca del veicolo, con l’emissione del provvedimento di confisca

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Data Udienza: 31/01/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Genova ricorre
avverso la sentenza del Tribunale di Genova del 2/07/2012 di applicazione della
pena nei confronti di Paucar Caqui Yancarlos per la contravvenzione di cui
all’art.186, comma 2 lett.c) e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285.
2. Con unico motivo si lamenta violazione di legge deducendo che il giudice
avrebbe dovuto disporre la confisca dell’auto condotta dall’imputato ai sensi

dell’appartenenza del veicolo a persona estranea al reato, raddoppiare la durata
della sanzione accessoria amministrativa della sospensione della patente di
guida.
3. Si rileva che, al di là della diversa qualificazione giuridica della misura
quale sanzione amministrativa a seguito della modifica dell’art.186 operata dalla
I.n.120/2010, è rimasto fermo l’obbligo per il giudice di disporre la confisca con
la sentenza di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell’art.444
cod.proc.pen. per quei reati per i quali la stessa è prevista dalla legge quale
ulteriore conseguenza, anche se di natura amministrativa.
4. Il Procuratore Generale, nella persona del dott. Piero Gaeta, ha chiesto
l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con emissione del
provvedimento di confisca.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
1.1. Costituisce interpretazione pacifica (Sez. 4, Sentenza n. 45365 del
25/11/2010, dep. 27/12/2010, Portelli, Rv. 249071) che le modifiche introdotte
dalla I. 29 luglio 2010 n. 120, art. 33, non comportino il venir meno dell’obbligo
del giudice di disporre la confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato
previsto dall’art.186, comma 7, cod.strada (che richiama le sanzioni previste
dall’art.186, comma 2, lett.c), con la sentenza di condanna o di patteggiamento,
pur se essa ha acquisito natura di sanzione amministrativa accessoria, al pari di
quel che avviene in tema di sospensione della patente di guida, misura anch’essa
amministrativa, che viene applicata dal giudice unitamente alla pronuncia di
condanna, in raccordo esecutivo con l’autorità amministrativi.
2.

Conseguentemente, deve disporsi l’annullamento della sentenza

impugnata limitatamente all’omesso provvedimento di confisca, con rinvio al
giudice del merito indicato in dispositivo, non potendo provvedersi in questa
sede all’applicazione della sanzione amministrativa, poiché non risulta con
2

dell’art.186, comma 2, lett.c) cod.strada o, in caso di accertamento

certezza dagli atti (in particolare, dal raffronto tra il verbale di contestazione
n.3829999-73 del 13/04/2011 e la comunicazione della notizia di reato del
22/04/2011) la titolarità del mezzo in capo all’agente, titolarità che costituisce il
presupposto applicativo di tale sanzione.

P.Q. M .
annulla la sentenza impugnata, limitatamente al punto concernente la
omessa confisca dell’autoveicolo in sequestro, con rinvio al Tribunale di Genova

Così deciso in Roma, il 31/01/2014

Il Presidente

per l’ulteriore corso.

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