Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6823 del 31/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 6823 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CATENARO MASSIMO N. IL 29/07/1981
avverso la sentenza n. 645/2012 GIP TRIBUNALE di VASTO, del
28/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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che ha concluso per l’accoglimento del ricorso I

12iri difensor

Data Udienza: 31/01/2014

RITENUTO IN FATTO
1. In data 28/05/2013 il Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Vasto ha pronunciato sentenza ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen.
nei confronti di Catenaro Massimo in relazione all’imputazione di cui all’art.186,
comma 2 lett.b) e comma 2-sexies, d.lgs.30 aprile 1992, n.285, applicando la
pena di giorni 14 di arresto, convertita, ed euro 600,00 di ammenda.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la
Corte di Appello di L’Aquila deducendo violazione di legge per avere omesso il

3. Il Procuratore Generale, nella persona del dott. Gioacchino Izzo, ha
concluso per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Come statuito dalle Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza
applicativa di pena concordata il giudice deve applicare le sanzioni
amministrative accessorie, che dalla pena medesima conseguano di diritto,
“come nel caso di sospensione della patente, determinando la relativa misura
secondo i parametri ai quali rinvia la specifica normativa del codice della strada”
(Sez.U, n.8488 del 27/05/1998, Bosio, Rv.210981). Il divieto previsto
dall’art.445 cod.proc.pen. è, infatti, limitato alle pene accessorie ed alle misure
di sicurezza diverse dalla confisca, sicché con la sentenza ex art. 444
cod.proc.pen. deve essere disposta la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida e non rileva che nella richiesta di
patteggiamento non si sia eventualmente fatta alcuna menzione di tale sanzione,
in quanto questa non può formare oggetto dell’accordo tra le parti – limitato alla
pena

e

consegue

di

diritto

alla

sollecitata

pronuncia

(Sez. 4, n. 27994 del 03/07/2012, P.G. in proc. Marcel, Rv. 253591; Sez.6,
n.45687 del 20/11/2008, P.G. in proc. Cuomo, Rv.241611; Sez. 6, n.3427 del
3/11/1998, P.G. in proc. Orlandi, Rv. 212333; Sez. 5, n.7487 del 23/01/1992,
P.G. in proc. Vicidomini, Rv. 220929).
3. Nel caso di specie, l’accordo sulla pena ratificato dal giudice concerneva il
reato di guida in condizioni di ebbrezza alcolica, dal cui accertamento consegue,
secondo quanto stabilisce l’art. 186, comma 2, lett. b) cod. strada, la
sospensione della patente di guida per un tempo tra sei mesi ed un anno.
3.1. Poiché l’applicazione in concreto di tali criteri comporta l’uso dei poteri
discrezionali riservati al giudice di merito, in accoglimento del ricorso proposto
dal pubblico ministero la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio

2

giudice di applicare la sanzione accessoria della patente di guida.

nella parte in cui non dispone l’applicazione della predetta sanzione
amministrativa.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e
rinvia sul punto al Tribunale di Vasto.

Così deciso il 31/01/2014

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