Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6822 del 31/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 6822 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ROSSI FERNANDO N. IL 23/12/1945 parte offesa nel procedimento
c/
ROSSI MARIO N. IL 24/01/1954
avverso il decreto n. 3995/2012 GIP TRIBUNALE di TERAMO, del
20/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
lettet‘ceigite le conclusioni del PG Dott. Skteaus eg ,cut:i dA2– b ek

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Data Udienza: 31/01/2014

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La difesa di Fernando Rossi ha proposto ricorso per
cassazione avverso il decreto in data 20 dicembre 2012 con
il quale il GIP del Tribunale di Teramo (proc. N.185/12 RG
NR) ha archiviato gli atti relativi al procedimento penale a
carico di Mario Rossi per l’ipotesi di reato di cui agli
articoli 624 e 625 c.p., accogliendo la richiesta del
pubblico ministero formulata in data 9 novembre 2012.
Il ricorrente lamenta il mancato avviso da parte del
pubblico ministero della richiesta di archiviazione avanzata
in seguito allo sviluppo delle indagini originate dalla sua
denuncia relative al compimento di un’operazione bancaria di
bonifico in favore del fratello Mario Rossi attraverso un
modulo sottoscritto dalla madre Giuseppina Reginaldi, in
concomitanza con il ricovero ed il successivo decesso di
quest’ultima.

Considerato in diritto
Preliminarmente si osserva che il ricorso deve ritenersi
tempestivo, poiché il termine per la presentazione decorre
dalla conoscenza certa del provvedimento e non vi sono
elementi per ritenere che essa sia avvenuta in data diversa
da quella indicata dalla difesa, corrispondente a quella
nella quale l’interessato ha avuto conoscenza del
provvedimento (cfr, sul punto, Cass., sez.2, sent. n.46274
del 4 luglio 2003, Prochilo; Cass., sez.5, sent. n.5139 del
30 novembre 2010, Cappellotto; Cass., sez.2, sent. n.44391
del 26 novembre 2010, Candido).
Tanto premesso si osserva che, pur essendo vero che il
mancato avviso della richiesta di archiviazione alla persona
offesa che ne abbia fatto richiesta determina la nullità del
successivo decreto di archiviazione e tale nullità,
insanabile ex art.127 c.p.p., può essere fatta valere con
ricorso per cassazione senza l’osservanza dei termini di cui
all’art.585 c.p.p., purtuttavia, nella fattispecie che ci
occupa, non si ritiene che ne ricorrano i presupposti.
di
richiesta
della
avviso
l’omesso
In particolare,
archiviazione al ricorrente risulta essere stato
specificamente motivato dal pubblico ministero, il quale ha
ritenuto che il denunciante (attuale ricorrente) non riveste
la qualità di persona offesa dal reato, in seguito alla
diversa qualificazione del fatto considerato non punibile a
norma dell’art.649 c.p..
Il fatto è stato invero nuovamente qualificato rispetto
all’iniziale ipotesi di reato (art.485 c.p.) ed è stata
riscontrata la ricorrenza dei presupposti di cui all’art.649
c.p., sicché il ricorrente potrebbe al più essere stato
indirettamente danneggiato dal reato, senza che ciò comporti
la qualifica di persona offesa dallo stesso. Come è noto,
tuttavia, l’avviso di cui all’art.408 c.p.p. deve essere dato
solo alla persona offesa dal reato che ne abbia fatto
richiesta.

Ritenuto in fatto

Pi

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro
500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 31.01.2014

Nella ricostruzione della vicenda operata dal pubblico
ministero, esclusa l’ipotesi di reato di cui all’art.485 c.p.
in seguito agli accertamenti tecnici svolti, l’eventuale
sottrazione dell’ordine di bonifico avrebbe visto come
persona offesa esclusivamente la signora Giuseppina
Reginaldi, madre dell’indagato poi deceduta.
A tal proposito si deve rilevare che “agli eredi o ai
prossimi congiunti della persona offesa deceduta non in
conseguenza del reato, non è riconoscibile la facoltà di
opporsi alla richiesta di archiviazione, né quella di
presentare ricorso contro il provvedimento di accoglimento
della stessa” (cfr, sul punto, Cass., sez.2, sent. n.7043 del
9 novembre 2012, Rv.255700; Cass., sez.5, sent. n.11634 del
16 febbraio 2012, Rv. 252311).
La mancata notifica dell’avviso al denunciante appare
pertanto corretta e non determina alcuna nullità del decreto
emesso dal GIP. in quanto il ricorrente non può essere
definito come persona offesa.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile e il
ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese
processuali e al pagamento della somma di euro 500,00 in
favore della Cassa delle ammende.

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