Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6821 del 31/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 6821 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MARTORELLO LUCIANO N. IL 12/12/1970
avverso la sentenza n. 6761/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
07/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. rt, o gEfeir{r LLO

che ha concluso per l’annullamento senza rinvio, disponendo la trasmissione degli atti
alla stessa Corte di Appello per il giudizio i

1T1feo.
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Data Udienza: 31/01/2014

RITENUTO IN FATTO
1. In data 18/07/2012 il Tribunale di Milano dichiarava Martorello Luciano
responsabile del reato di cui all’art.187, comma 1, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285
per aver circolato il 14/01/2008 sulla pubblica via alla guida di un’autovettura
benché fosse in stato di alterazione psico-fisica in conseguenza dell’uso di
sostanze stupefacenti o psicotrope e lo condannava alla pena di mesi 3 di arresto
e Euro 1.500,00 di ammenda.
2. Avverso la sentenza proponeva appello l’imputato, censurando la

di analisi inutilizzabili, in quanto illegittimamente acquisite senza che l’indagato
fosse avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore, e che l’esito
abnorme delle analisi (5000 ng/ml a fronte di una positività minima di 50 ng/ml)
comportasse seri dubbi sull’esattezza ed attendibilità del test.
3. La Corte di Appello di Milano, con ordinanza del 7/06/2013, dichiarava
l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi.
4. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato. Deduce
che erroneamente l’impugnazione sia stata ritenuta inammissibile per difetto di
specificità, essendo diretta a richiedere una verifica dibattimentale del materiale
probatorio posto a fondamento del giudizio di responsabilità.
5. Il Procuratore Generale, nella persona del dott. Roberto Aniello, ha fatto
pervenire requisitoria scritta con la quale chiede l’annullamento senza rinvio
dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di
Milano per il giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva preliminarmente la Corte che il reato per il quale l’imputato è
stato tratto a giudizio è prescritto, trattandosi di fatto commesso in data
14/01/2008 in relazione al quale trova applicazione la disciplina dettata dalla I. 5
dicembre 2005, n.251; con la conseguenza che, trattandosi di contravvenzione,
il termine massimo di prescrizione per il reato ascrittogli deve ritenersi stabilito
in cinque anni in virtù del combinato disposto degli artt. 157,160, comma 3, e
161, comma 2, cod.pen.
2. Il ricorso proposto da Luciano Martorello non presenta profili di
inammissibilità in ragione del fatto che, come condivisibilmente osservato dal
Procuratore Generale, con l’atto di appello era stata sottoposta al giudice del
gravame una questione procedurale non formulata in termini generici. Essendo
l’appello idoneo a produrre l’impulso necessario per originare il giudizio di
impugnazione, la Corte di Appello avrebbe dovuto rilevare la prescrizione già
maturatasi. Va, infatti, osservato che, dopo la sentenza di primo grado, è venuto

2

sentenza sul rilievo che la pronuncia di colpevolezza si fondasse sulle risultanze

a maturare il termine massimo prescrizionale previsto dalla legge per il reato
contestato, compiutosi alla data del 14/01/2013.
3.

La Corte di Appello, quindi, in presenza di un appello non

inammissibile, avrebbe dovuto, in mancanza di elementi per un proscioglimento
nel

merito,

pronunciare

declaratoria

di

prescrizione

del reato: in applicazione di quanto stabilito dall’art. 129 cod.proc.pen.
detta causa estintiva del reato deve essere rilevata in questa sede per essere
decorso il relativo termine, come già evidenziato.

perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione.
P.Q. M .
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso il 31/01/2014

4. L’impugnato provvedimento deve pertanto essere annullato senza rinvio

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