Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6820 del 23/01/2014
Penale Sent. Sez. 4 Num. 6820 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: DELL’UTRI MARCO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Di Pietro Giovanni parte offesa nel procedimento
c/
Zarro Gennaro n. il 6.3.1964
avverso il decreto n. 1214/2013 pronunciato dal giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Benevento il 21.3.2013;
sentita nella camera di consiglio del 23.1.2014 la relazione fatta dal
Cons. dott. Marco Dell’Utri;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. S.
Erbani, che ha richiesto l’annullamento del decreto impugnato con la
trasmissione degli atti.
Data Udienza: 23/01/2014
Ritenuto in fatto
i. – Con atto depositato in data 23.4.2013, a mezzo del proprio
difensore, Giovanni Di Pietro ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del 21.3.2013 con il quale il giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Benevento ha disposto l’archiviazione del procedimento penale avviato nei confronti di Gennaro Zarro con riguardo al reato di cui all’art. 589 c.p., in relazione al quale il
Di Pietro aveva in precedenza manifestato espressamente la propria
volontà di essere informato sull’eventuale richiesta di archiviazione.
Con il proposto ricorso, il Di Pietro censura il provvedimento
impugnato per violazione della legge processuale, per avere il pubblico ministero trascurato di informare la persona offesa (che aveva
espresso la corrispondente volontà di partecipazione)
dell’intervenuta richiesta di archiviazione, con la conseguente nullità
del provvedimento di archiviazione impugnato.
Sulla base di tali argomentazioni, il ricorrente ha invocato
l’annullamento del provvedimento di archiviazione, con l’eventuale
adozione delle statuizioni consequenziali.
Ha depositato memoria il procuratore generale presso la corte
di cassazione, che ha concluso per la dichiarazione di nullità del decreto impugnato, con la conseguente trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Benevento.
Considerato in diritto
2. – Il ricorso è fondato.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di
questa Corte, l’omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che abbia espresso la volontà d’esserne informata (come
documentalmente comprovato nel caso di specie), determina la violazione del contraddittorio e la conseguente nullità, ex art. 127, comma
5, c.p.p., del decreto di archiviazione, impugnabile con ricorso per
cassazione, esperibile nel termine ordinario che, in tal caso, decorre
dal momento in cui la persona offesa abbia avuto notizia del provvedimento (Cass., Sez. 5, n. 5139/2010, Rv. 249694).
Nel caso di specie, il ricorrente ha espressamente dichiarato,
nel corpo del ricorso, d’essere venuto a conoscenza del decreto di archiviazione solo in epoca successiva alla sua emissione, non risultando peraltro una data di conoscenza anteriore all’intervallo di tempo
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utile per la proposizione dell’impugnazione, né risultando dagli atti
alcun riscontro, né alcuna menzione, nel decreto del giudice per le
indagini preliminari, dell’avvenuta trasmissione alla persona offesa
dell’avviso relativo alla richiesta di archiviazione, come dalla stessa
invocato, in violazione dell’art. 127 c.p.p..
Con riguardo al termine per la proposizione dell’impugnazione
de qua, a un primo indirizzo che lo individua in quello di quindici
giorni (decorrente dal momento in cui il soggetto acquisisce la conoscenza effettiva del provvedimento), a norma dell’art. 585, comma 1,
lett. a), c.p.p. (Cass., Sez. 6, n. 47982/2012, Rv. 254103, che affronta
ex professo il problema muovendo dal principio secondo cui il diritto
a impugnare non può essere esercitato senza limiti di tempo, essendo
principio generale quello per cui, a parte i rimedi straordinari previsti
dal nostro ordinamento, le decisioni giurisdizionali, pur se emesse
nell’ambito di procedure in cui si siano verificate nullità assolute, divengono irrevocabili ove non sia stata presentata dall’interessato
tempestiva impugnazione; Cass., Sez. 6, n. 37905/2004, Rv. 230309)
(addirittura dieci giorni per Cass., Sez. 3, n. 24063/2010, Rv. 247795
“trattandosi di provvedimento pronunciato de plano”), si contrappone un secondo indirizzo secondo cui la nullità del decreto del giudice
delle indagini preliminari determinata dall’omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta, è insanabile ex alt. 127 c.p.p., e può essere fatta valere con ricorso
per cassazione senza l’osservanza dei termini di cui all’art. 585 stesso
codice (Cass., Sez. 5, n. 1508/2010, Rv. 249085; Cass., Sez. 3, n.
24063 /2010, Rv. 247795; Cass., Sez. i, n. 18666/2008, Rv. 240331;
Cass., Sez. 2, n. 46274/2003, Rv. 226975).
In ogni caso, stante la tempestività dell’odierno ricorso, occorre pronunciare l’annullamento senza rinvio del decreto di archiviazione, avuto riguardo all’avvenuta consumazione della violazione del
contraddittorio ai danni della persona offesa ai sensi dell’art. 127,
comma 5, c.p.p., con la conseguente trasmissione degli atti al pubblico ministero, atteso che in caso di annullamento senza rinvio del decreto di archiviazione per omesso avviso della relativa richiesta alla
persona offesa, gli atti devono essere restituiti non al giudice che ha
adottato il provvedimento annullato, ma al pubblico ministero, sul
quale grava l’onere di provvedere all’integrazione del contraddittorio
(così Cass., Sez. 6, n. 39242/2011, Rv. 251048).
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Per questi motivi
la Corte Suprema di Cassazione, annulla senza rinvio l’impugnato decreto e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23.1.2014.