Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 682 del 18/10/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 682 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) BADALAMENTI SALVATORE N. IL 11/05/1947
avverso l’ordinanza n. 18/2009 TRIBUNALE di VOGHERA, del
03/11/2009
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 18/10/2012

RITENUTO IN FATTO

1.. Con ordinanza del 3.11.2009 il Tribunale di Voghera, quale giudice
dell’esecuzione, per quanto qui interessa, respingeva l’istanza avanzata da
Salvatore Badalamenti, volta ad ottenere l’applicazione della disciplina del reato
continuato, ex art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui alle sentenze
di condanna specificamente indicate.
Il giudice dell’esecuzione evidenziava che la condanna per il reato di

Palermo si riferisce a fatti commessi ininterrottamente sino al 1994, mentre
quella di cui alla sentenza del Tribunale di Torino è relativa ad una associazione
mafiosa promossa ed organizzata in Piemonte che vive di autonoma
organizzazione e programma e anche il ruolo svolto dal Badalamenti nei due
sodalizi è diverso; pertanto, la parziale sovrapposizione temporale non è
rilevante.
Quanto alla condanna per la detenzione di arma rilevava che la stessa era
stata utilizzata per un tentato omicidio non connesso con altri reati così come il
reato di incendio.

2. Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso il condannato, a mezzo
del difensore di fiducia, deducendo la violazione di legge ed il vizio della
motivazione.
Contesta che il giudice dell’esecuzione ha escluso la continuazione tra i due
reati associativi sulla base della sola autonomia dell’organizzazione, trascurando
il comune disegno criminoso, la contiguità temporale e spaziale dei fatti,
l’esportazione del modus operandi.
Con memoria in data 2.10.2012 il ricorrente ribadisce la predette doglianze.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L’art. 671 cod. proc. pen. attribuisce al giudice il potere di applicare

in

executivis l’istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i
reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati
dall’art. 81 cod. pen.. Tra gli indici rivelatori dell’identità del disegno criminoso
non possono non essere apprezzati la distanza cronologica tra i fatti, le modalità
della condotta, la tipologia dei reati, il bene protetto, l’omogeneità delle
violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo.
La decisione del giudice di merito, se congruamente motivata, non è
sindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, 7.5.1992, n. 1060, Di Camillo, riv,

associazione di stampo mafioso di cui alla sentenza della Corte di appello di

189980; Sez. 1, 7.7.1994, n. 2229, Caterino, riv. 198420; Sez. 1, 30.1.1995, n.
5518, Montagna, riv. 200212).
Nella specie, le doglianze del ricorrente, alla luce della motivazione del
provvedimento impugnato, sono manifestamente infondate e si risolvono nella
mera riproposizione delle argomentazioni sulle quali era fondata la richiesta che
sono state compiutamente valutate dal giudice dell’esecuzione con motivazione
immune da vizi di coerenza e di logicità.
Consegue l’inammissibilità del ricorso dalla quale deriva, altresì, la condanna

atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che
pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della
cassa della ammende.

Così deciso, il 18 ottobre 2012.

del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi

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