Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 682 del 03/12/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 682 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FIORDOMO DAVID N. IL 28/08/1951
avverso la sentenza n. 235/2005 CORTE APPELLO di ANCONA, del
28/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO
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Data Udienza: 03/12/2013

Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte
di cassazione dott. Paolo Canevelli, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.
Udito altresì l’avv. Alessandro Vallesi, che ha insistito per l’accoglimento dei
motivi di ricorso, depositando note di udienza.

RITENUTO IN FATTO

riforma della sentenza del Tribunale di Ancona del 07/01/2004, dichiarava non
doversi procedere nei confronti di David Fiordomo in ordine ai reati di bancarotta
documentale semplice e bancarotta preferenziale perché estinti per prescrizione
e, esclusa la continuazione con tali reati e confermata nel resto la sentenza
impugnata, rideterminava in due anni di reclusione la pena inflitta all’imputato
per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale commesso, quale
amministratore della O.R.S.O. s.r.l. dichiarata fallita in Ancona il 19 aprile 1999,
occultando, dissimulando o comunque distraendo L. 51.000.000 di proprietà
della stessa società, somma corrispondente a pagamenti contabilmente risultanti
effettuati, ma in realtà mai avvenuti, a favore di Lamberto Fiorini per 22.000.000
di lire e di Eraldo Lanari per L. 29.000.000.
In ordine ai motivi di appello relativi al delitto di bancarotta fraudolenta, la
sentenza impugnata ha aderito alla motivazione della sentenza del primo
giudice, svolgendo ulteriori argomentazioni ed osservando, in primo luogo, che le
dichiarazioni del teste Lanari non risultano idonee a provare l’effettiva dazione
delle somme allo stesso Lanari e a Fiorini.
Per quanto riguarda la somma di L. 22.000.000 a favore di Lamberto Fiorini,
la relativa dazione è stata smentita dal figlio di questi, Maurizio Fiorini, il quale
ha riferito di non avere mai ottenuto la restituzione della somma a suo tempo
conferita dal padre alla O.R.S.O.
Le dichiarazioni del teste Lanari evidenziano – osserva ancora la Corte di
appello di Ancona – l’inattendibilità delle annotazioni contabili di cui
all’imputazione, effettuate a notevole distanza di tempo, per sanare
contabilmente (e quindi solo in apparenza) pregresse situazioni irregolari e per
giustificare la mancanza di somme nella cassa sociale; a ciò si aggiunga
l’anomalia e l’inverosimiglianza del versamento a Lanari della somma di L.
29.000.000 il 29/12/1997, quando lo stesso non lavorava più da tempo per la
società, inattiva dal 1996 e in difficoltà economiche.
La circostanza che la materiale annotazione contabile «di aggiustamento»
sia stata effettuata da Lanari e non da Fiordomo non esclude la responsabilità di
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1. Con sentenza del 28/06/2012, la Corte di appello di Ancona, in parziale

quest’ultimo, che, peraltro, risponde, quale amministratore unico, della
distrazione di somme solo apparentemente e contabilmente versate a Fiorini e
allo stesso Lanari, distrazione che emerge inequivocabilmente dalle risultanze
istruttorie.

2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso per cassazione,
nell’interesse di David Fiordomo, l’avv. Alessandro Vallesi, articolando tre motivi
di doglianza di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att.

2.1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme
giuridiche, di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale ex artt.
192, 195 e 196 cod. proc. pen. Attraverso tale motivo il ricorrente lamenta: il
mancato espletamento da parte della Corte di appello di Ancona di un’indagine
ex art. 196 cod. proc. pen. sull’idoneità psicofisica di Lamberto Fiorini, colpito da
grave infermità nel 1996; l’omesso esame ex art. 195 cod. proc. pen. quale teste
de relato di Fabio Tantarelli cui ha fatto riferimento, nella sua testimonianza,
Maurizio Fiorini, testimonianza, questa, da valutare alla luce di quella di Brunella
Brilli; la lettura distorta e travisata delle risultanze processuali, in violazione
dell’art. 192 cod. proc. pen., con riferimento alla testimonianza di Eraldo Lanari,
dalla quale si desume che la somma di cui all’imputazione non è stata versata
dalla O.R.S.O. s.r.l. alla fine del 1997, ma negli anni 1996 – 1997.
2.2. Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità,
inutilizzabilità o di decadenza. Per il tramite del motivo si censura il travisamento
o la mancata valutazione della testimonianza resa da Brunella Brilli in merito alla
restituzione della somma a suo tempo versata dal Fiorini al Tantarelli e al
Fiordomo.
2.3. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Secondo il ricorso, dalle dichiarazioni del Lanari la sentenza impugnata ha
desunto l’inattendibilità delle annotazioni contabili e la loro finalizzazione alla
giustificazione degli ammanchi di cassa, laddove le dichiarazioni stesse
evidenziano che gli aggiustamenti contabili si riferiscono ad epoca precedente il
1997, il che rivela la manifesta illogicità della motivazione. Anche l’ulteriore
rilievo della sentenza impugnata circa l’anomalia e l’inverosimiglianza del
versamento al Lanari nel dicembre del 1997 è incompatibile con la testimonianza
dello stesso Lanari e con quella del curatore fallimentare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato.

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cod. proc. pen.

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, nei termini di seguito
specificati. Pur evocando l’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., esso
censura non già la qualificazione penalistica del fatto, ossia l’erronea sussunzione
della fattispecie concreta, bensì la violazione di alcune norme processuali.
L’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità è causa
di annullamento della sentenza impugnata in quanto si accerti che la prova
illegittimamente acquisita ha avuto una determinante efficacia dimostrativa nel
ragionamento giudiziale (Sez. U, n. 16 del 21/06/2000 – dep. 30/06/2000,

avere appreso da Fabio Tarantelli – ossia, il conferimento da parte del padre di
una somma a favore della società – sono stati riferiti anche dal teste Brunella
Brilli, come ha messo in luce lo stesso ricorso; pertanto, alla luce del “criterio di
resistenza”, applicabile anche nel giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 14665 del
13/03/2013 – dep. 28/03/2013, Consoli, Rv. 255786), la censura relativa alla
violazione dell’art. 195 cod. proc. pen. è manifestamente infondata.
Inoltre, la censura relativa alla violazione dell’art. 196 cod. proc. pen. è
inammissibile, in quanto non dedotta nei motivi di appello.
Infine, la censura relativa alla violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. investe
la testimonianza di Eraldo Lanari, che forma oggetto anche del terzo motivo di
ricorso, sicché sarà esaminata congiuntamente a tale motivo.

3. Il secondo motivo di ricorso, che pur evocando la violazione dell’art. 606,
comma 1, lett. c), cod. proc. pen., denuncia travisamento o mancata valutazione
della testimonianza di Brunella Brilli, è inammissibile. Al riguardo, ribadito che è
solo l’esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento è
contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli
elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica
dell’impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008
– dep. 06/05/2008, Ferdico, Rv. 239789), va rilevato che il motivo omette una
compiuta e puntuale ricostruzione della testimonianza della Brilli (che, peraltro,
ha escluso l’integrale estinzione del debito verso il Fiorini al momento della
cessazione dei suoi rapporti con la società fallita) e, comunque, la sua disamina
alla luce dell’intero quadro probatorio, così da prospettare in termini meramente
apodittici la decisività dell’elemento asseritamente travisato o non valutato dalla
sentenza impugnata.

4. Il terzo motivo di ricorso non è fondato.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in materia di
bancarotta fraudolenta la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni

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Tammaro, Rv. 216249). Nel caso di specie, i fatti che Maurizio Fiorini dichiara di

della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione,
ad opera dell’amministratore, della destinazione dei beni suddetti (Sez. 5, n.
22894 del 17/04/2013 – dep. 27/05/2013, Zanettin, Rv. 255385). La Corte di
merito ha fatto buon uso di questo principio, sottolineando, attraverso il richiamo
alla testimonianza di Eraldo Lanari, la disponibilità di cassa piuttosto elevata
della società fallita.
In questo quadro, mentre con riferimento alla somma contabilmente
risultante corrisposta a Lamberto Fiorini la dazione stessa è stata smentita dalla

corrisposta ad Eraldo Lanari la sentenza impugnata motiva richiamando le
dichiarazioni dello stesso Lanari che, dopo aver escluso, sia pure in termini
incerti («io penso di no»), che la somma di 29.000.000 di lire fosse stata data a
lui o al Fiorini, ha riferito che attraverso le annotazioni contabili in questione era
stata effettuata «un’aggiustatura contabile», circostanza, questa, dalla quale la
Corte di merito ha dedotto l’assoluta inattendibilità delle annotazioni stesse. I
rilievi difensivi – svolti anche nell’esposizione del primo motivo – in ordine alla
circostanza che gli aggiustamenti contabili si riferiscono ad epoca anteriore alla
loro materiale effettuazione e quelli relativi alle operazioni di sconto svolte dal
teste per conto della società fallita non sono idonei a disarticolare la motivazione
della sentenza impugnata, che ha evidenziato come dalla deposizione del Lanari
si desuma che le inattendibili annotazioni contabili di cui all’imputazione erano
state effettuate a notevole distanza di tempo per sanare contabilmente e solo
apparentemente «pregresse situazioni non regolari» e per «giustificare la
mancanza di somme dalla cassa sociale». Sul punto, la ricostruzione operata
dalla Corte di merito del significato probatorio delle dichiarazioni del Lanari e,
quindi, la complessiva valutazione della sua testimonianza sono, ad avviso del
Collegio, del tutto plausibili, restando quindi esclusa la sussistenza del vizio di cui
all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Le medesime considerazioni valgono anche con riguardo alla critica alla
sentenza impugnata sviluppata dalla difesa nell’esposizione del primo motivo di
ricorso sub specie di violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., posto che i limiti
all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente
dall’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere
superati ricorrendo al motivo di cui all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc.
pen. (così, con riferimento alla censura dedotta con riferimento all’art. 606,
comma 1, lett. c), cod. proc. pen., Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012 – dep.
20/11/2012, Cimini e altri, Rv. 254274).
Né ad un’opposta conclusione può condurre l’ulteriore argomento speso
dalla Corte di appello di Ancona in ordine all’anomalia e all’inverosimiglianza del

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deposizione di Maurizio Fiorini, con riguardo alla somma annotata come

pagamento da parte della società a fine dicembre 1997, argomento che non
tiene conto della riferibilità delle annotazioni in questione a fatti contabili
anteriori all’epoca delle annotazioni stesse: alla luce del complessivo quadro
probatorio valorizzato dai giudici di merito, infatti, si tratta, ad avviso del
Collegio, di un’incongruenza argomentativa non dotata di un chiaro carattere di
decisività (Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013 – dep. 27/02/2013, Reggio, Rv.
254988), il che esclude la fondatezza della censura.

delle spese processuali.

P.Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 03/12/2013

5. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento

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