Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6818 del 23/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 6818 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
El Ayoubi El Imrani n. il 7.7.1988
avverso l’ordinanza n. 64/2010 pronunciata dalla Corte d’appello di
Venezia il 26.10.2012;
sentita nella camera di consiglio del 23.1.2014 la relazione fatta dal
Cons. dott. Marco Dell’Utri,
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. G.
D”Angelo, che ha richiesto la dichiarazione di inammissibilità del
ricorso.

Data Udienza: 23/01/2014

Ritenuto in fatto
i. – Con ordinanza resa in data 26.10.2012, la Corte d’appello
di Venezia ha rigettato la domanda proposta da El Ayoubi El Imrani
per la riparazione dell’asserita ingiusta detenzione dallo stesso subita
nel periodo dal 21.11.2008 al 16.4.2009 (dal 19.12.2008 in regime di
arresti domiciliari), in relazione ai prospettati reati di detenzione a
fini di spaccio di sostanza stupefacente dalla cui imputazione El Ayoubi era stato assolto nel merito.
Con il provvedimento impugnato, la corte veneziana ha ritenuto il comportamento di El Ayoubi idoneo a dar causa colpevolmente
al provvedimento restrittivo della sua libertà personale, per esser stato còlto, in sede di perquisizione domiciliare, in possesso di cocaina
(della quale aveva nell’immediatezza tentato di disfarsi alla vista degli
organi della polizia giudiziaria) conservata in un involucro da cui appariva provenire altro stupefacente, nonché in possesso di un bilancino e di denaro in contanti di cui non ha saputo spiegare la provenienza.
Avverso il provvedimento della corte d’appello di Venezia,
a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione El
Ayoubi El Imrani per violazione di legge e vizio di motivazione.
In particolare, si duole il ricorrente che la corte territoriale abbia ritenuto causalmente rilevante e gravemente colpevole il rilevato
comportamento di El Ayoubi in relazione all’adozione della misura
restrittiva adottata nei suoi confronti, essendo rimasta esclusa ogni
possibile relazione causale tra il comportamento dell’indagato e le
successive determinazioni dell’autorità giudiziaria, né essendo emersa alcuna possibile rimproverabilità di El Ayoubi, in termini di colpa
grave, con riguardo alla condotta richiamata, avendo lo stesso indagato sin da subito fornito la spiegazione del possesso della sostanza
stupefacente nella specie destinata al proprio uso personale.
Ha depositato memoria il procuratore generale presso la corte
di cassazione, che ha concluso per la dichiarazione d’inammissibilità
del ricorso.
Con memoria depositata in data 7.1.2014, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha concluso per il rigetto del ricorso.
2. –

Considerato in diritto
3. – Il ricorso è infondato.
Secondo il ragionamento coerentemente dipanato nel provvedimento impugnato in questa sede, la corte d’appello di Venezia ha

2

riconosciuto, in capo a El Ayoubi, il ricorso di consistenti profili di
colpa grave nel concorrere a dar causa al provvedimento restrittivo
adottato nei suoi confronti, evidenziando come lo stesso ricorrente,
in occasione della perquisizione domiciliare condotta nei relativi confronti, fosse stato còlto, presso la propria abitazione, in possesso di
cocaina conservata in un involucro da cui appariva provenire altro
stupefacente, nonché di una considerevole somma di denaro in contante e di un bilancino (solitamente utilizzato per la preparazione
delle dosi destinate allo spaccio), e sottolineando come lo stesso El
Ayoubi, alla vista degli organi di polizia giudiziaria, avesse nell’immediatezza tentato di sbarazzarsi della sostanza stupefacente in suo
possesso al fine di impedirne il rinvenimento.
La stessa corte territoriale ha, inoltre, evidenziato come El Ayoubi, interrogato sulle ragioni di tale disponibilità di sostanze stupefacenti e di denaro, abbia genericamente negato la propria responsabilità in relazione al reato contestatogli, insistendo tuttavia nell’omettere la specificazione della provenienza del denaro rinvenuto in suo
possesso.
Del tutto correttamente la corte territoriale ha ascritto una decisiva valenza causale a tale condotta gravemente colposa di El Ayoubi (in relazione alla successiva adozione della misura cautelare detentiva assunta a suo carico), avendone coerentemente e logicamente
riconosciuto la piena idoneità a rivelare l’intenzione del medesimo El
Ayoubi di sottrarre alle ricerche e alle indagini della polizia giudiziaria lo stupefacente posseduto (peraltro conservato nelle equivoche
forme descritte), senza neppure adoperarsi per l’adeguata specificazione della provenienza del denaro rinvenuto in suo possesso, così
lasciando prospettare, con grave imprudenza, un’apparente e intuibile conferma del quadro indiziario già acquisito a suo carico in relazione al reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
In modo del tutto ragionevole e sulla base di una motivazione
pienamente coerente sul piano logico e congruamente lineare in termini argomentativi, pertanto, la corte territoriale ha ravvisato la colpa grave del ricorrente nell’aver volontariamente determinato una
situazione di fatto di presumibile grave sospetto a suo carico (al punto da corroborare il grave quadro indiziario delineatosi nei termini
idonei a giustificare l’adozione del ricordato provvedimento restrittivo della libertà personale), con la conseguente corretta reiezione della pretesa riparatoria dallo stesso originariamente avanzata.

3

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Per questi motivi
la Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione
in favore del Ministero delle Finanze delle spese del presente giudizio
che liquida in complessivi euro 750,00.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23.1.2014.

4. — Le considerazioni che precedono valgono a giustificare il
riscontro dell’infondatezza dei motivi di doglianza avanzati dal ricorrente, cui segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, oltre al rimborso delle spese del
giudizio in favore del Ministero resistente secondo la liquidazione di
cui al dispositivo.

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