Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6816 del 09/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 6816 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da :
IACONO RENZO N. IL 21.08.1968
Nei confronti di :
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE
avverso la ordinanza della CORTE D’APPELLO DI CATANIA in data 28 gennaio 2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
viste le conclusioni del PG in persona del dott. Gioacchino Volpe che ha chiesto l’annullamento
con rinvio
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Catania, con ordinanza resa all’udienza del giorno 28 gennaio
2013 rigettava l’istanza di riparazione presentata da Iacono Renzo per ingiusta
detenzione in regime di custodia in carcere dal 4.12.2010 al 17.01.2011 e poi sino al
16.11.2011 agli arresti domiciliari, nell’ambito di un procedimento penale definito con
sentenza di assoluzione con formula ampia emessa in data 16.11.2011 dal GUP del
Tribunale di Ragusa divenuta irrevocabile nei suoi confronti il 4.12.2012.
2. Iacono Renzo, a mezzo del suo difensore, proponeva quindi ricorso per cassazione
avverso l’ordinanza della Corte di appello di Catania per violazione ed
erronea applicazione degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. e per carenza assoluta della
motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e).
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato, a fronte di una decisione assolutamente carente sotto il profilo
della motivazione.
Osserva la Corte che il diritto a equa riparazione per l’ingiusta detenzione, regolato
dagli artt. 314 e ss. c.p.p., trova fondamento nella condizione soggettiva della persona
sottoposta a detenzione immeritata e in tal senso ingiusta. Il quadro sistematico di
riferimento è un quadro di diritto civile ma non è quello dell’art. 2043 c.c. che appresta
sanzioni contro chi produce per dolo o colpa un danno ingiusto ad altri. Il principio

Data Udienza: 09/01/2014

annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Catania per l’ulteriore
corso..
Così deciso nella camera di consiglio del 9 gennaio 2014

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

regolatore è piuttosto quello della riparazione legata ad eventi che producono il sorgere,
quali conseguenze di principi di solidarietà e di giustizia distributiva, di responsabilità da
atto lecito (la distinzione tra responsabilità per danno ingiusto ex art. 2043 c.c. e
responsabilità per atto lecito è ben chiarita da Cass. SS.UU. civ. 11/6/2003 n. 9341).
È ben fermo, in materia, l’assetto delle regole generalissime che disciplinano l’onere
della prova civile ex art. 2697 c.c. posto che il procedimento relativo alla riparazione
per l’ingiusta detenzione, quantunque si riferisca ad un rapporto
obbligatorio di diritto pubblico e comporti perciò il rafforzamento dei poteri officiosi del
giudice, è tuttavia ispirato ai principi del processo civile, con la conseguenza che
l’istante ha l’onere di provare i fatti costitutivi della domanda, la custodia cautelare
subita e la successiva assoluzione (Corte Cass. Sez. 4 sent. n. 23630 02/04/2004 20/05/2004) della quale è talora ritenuta irrilevante la formula (Cass. Sez 4 12/4/2000
n. 2365) e talora rilevante, nel senso che indefettibile presupposto del sorgere del
diritto sarebbe solo il proscioglimento con una delle formule di cui all’art. 314 c.p.p.,
comma 1.
Peraltro il sorgere del diritto è condizionato alla esistenza di una condotta del
richiedente che al tempo del processo in nulla abbia dato causa o concorso a dare causa
a quella ingiusta detenzione.
L’operazione intesa a cogliere tali condizioni deve scandagliare solo l’eventuale
efficienza causale delle condotte dell’imputato che possano aver indotto, anche nel
concorso dell’altrui errore, secondo una valutazione ragionevole e non congetturale il
giudice a stabilire la misura della detenzione (Cass. SSUU 13/12/95 n. 43, Sez. 4
10/3/2000 n. 1705).
Il giudice,pertanto, deve fondare la sua decisione su fatti concreti e precisi e non su
mere supposizioni, esaminando la condotta del richiedente, sia prima e sia dopo la
perdita della libertà personale, indipendentemente dall’eventuale conoscenza che
quest’ultimo abbia avuto dell’attività di indagine, al fine di stabilire, con valutazione ex
ante, non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stato il presupposto
che ha ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa
apparenza della sua configurazione come illecito penale, dando luogo alla detenzione
con rapporto di causa ad effetto (cfr. Cass. Sezioni Unite, Sent. n. 34559/2002; Cass.,
Sez. 4, Sent. n. 17552 del 2009)
Tanto premesso si osserva che, nella fattispecie che ci occupa, il giudice della
riparazione ha ravvisato la colpa grave dell’odierno ricorrente nell’ omessa
dimostrazione di ragioni plausibili della discolpa in ordine agli elementi ascrittigli nel
provvedimento restrittivo della libertà personale.
Il percorso motivazionale seguito dall’ordinanza impugnata si risolve con tutta evidenza
in affermazioni criptiche e meramente assertive, difettando ogni spiegazione in concreto
circa i comportamenti posti in essere dallo Iacono ed i motivi per cui gli stessi
integrerebbero una condotta ostativa al riconoscimento della riparazione
4. L’ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio alla Corte di appello di
Catania
PAM.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA