Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6813 del 31/01/2013
Penale Ord. Sez. 2 Num. 6813 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GALLO DOMENICO
ORDINANZA
Sul ricorso proposto dal P.G. presso la Corte d’Appello di Venezia nei
confronti di
Fall Modou, nato in Senegal il 29/12/1984;
avverso la sentenza 17/2/2012 del Tribunale di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Antonio Gialanella, che ha concluso chiedendo trasformarsi il ricorso in
appello con trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Venezia;
RITENUTO IN FATTO
1.
Con sentenza in data 29/12/1984, il Tribunale di Venezia assolveva
Fall Modou dai reati di commercio di prodotti con marchi falsi e ricettazione
perché il fatto non sussiste.
2.
In motivazione il Tribunale precisava che le sette borse con il falso
marchio Prada per le particolari modalità con le quali erano state messe in
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Data Udienza: 31/01/2013
vendita non potevano trarre in inganno nessuno sulla genuinità del
prodotto.
3.
Avverso tale sentenza propone ricorso il PG deducendo violazione di
legge, in relazione agli artt. 474 e 648 cod. pen. e vizio della motivazione.
1.
A norma dell’art. 569, III comma, cod.proc. pen. il ricorso diretto per
cassazione non si può proporre nei casi previsti dall’art. 606, comma 1, lett.
d) ed e). In tali casi – precisa la norma – «il ricorso eventualmente
proposto si converte in appello».
2.
Nel caso di specie il PG ricorrente ha dedotto anche il vizio di cui
all’art. 606, comma 1, lett. e). Orbene, il ricorso per cassazione che
denuncia anche il vizio di motivazione della sentenza di assoluzione emessa
a seguito di rito abbreviato non può essere proposto “per saltum”,
ostandovi il generale principio della osservanza dei gradi della giurisdizione,
e quindi, se proposto, deve essere convertito in appello (Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 48139 del 10/12/2008 Ud. (dep. 24/12/2008) Rv. 242789).
3.
Di conseguenza il ricorso deve essere convertito in appello; gli atti
vanno trasmessi alla Corte d’appello di Venezia.
P.Q.M.
Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte
d’appello di Venezia.
Così deciso, il 31 gennaio 2013
Il Consigliere estensore
Il • sidente
CONSIDERATO IN DIRITTO