Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6813 del 14/11/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 6813 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: ROMIS VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TRAPANO TERESA N. IL 18/04/1960 parte offesa nel procedimento
c/
LACCHI LUIGI N. IL 19/12/1953
ROMEO FILOMENA N. IL 21/08/1959
MANZO ANTONIO N. IL 16/08/1953
PORZIO DOMENICA N. IL 16/05/1956
avverso il decreto n. 790/2013 GIP TRIBUNALE di TORRE
ANNUNZIATA, del 12/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. V CENZO ROMIS;
lette/santi-te le conclusioni del PG Dott.

d,

Uditi difensor Avv.;

44, a2 op.dk ce,)

e-d

Data Udienza: 14/11/2013

2.

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento in data 12/2/2013 il G.I.P. presso il Tribunale di Torre Annunziata
disponeva l’archiviazione del procedimento relativo alle indagini avviate nei confronti di Lacchi
Luigi ed altri per gli ipotizzati reati di lesioni personali colpose in danno di Trapano Teresa
nell’esercizio dell’attività sanitaria e falso ideologico in cartella clinica; con il medesimo

Trapano Teresa alla richiesta di archiviazione avanzata dal P.M.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto tempestivo ricorso per Cassazione la parte offesa, per
mezzo del difensore, censurando, con diffuse argomentazioni e richiami alla giurisprudenza di
questa Corte, il provvedimento stesso sotto il profilo del vizio di violazione di legge e di
motivazione, affermando che il GIP avrebbe dovuto fissare la prescritta udienza camerale, nel
contraddittorio tra le parti, in presenza dell’atto di opposizione all’archiviazione con il quale,
anche sulla scora di una consulenza di parte, erano state indicate ulteriori indagini finalizzate a
rafforzare la fondatezza dell’ipotesi di reato.

3. Hanno presentato memorie difensive gli indagati Luigi Lacchi ed Antonio Manzo, svolgendo
argomentazioni finalizzate a contrastare il proposto ricorso.

4. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con la sua requisitoria scritta, ha chiesto il
rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. H ricorso deve essere rigettato per l’infondatezza delle censure dedotte.
Le pur diffuse formulazioni attraverso le quali la ricorrente ha sviluppato le sue doglianze non
colgono nel segno.
Va sottolineato che il G.I.P. ha congruamente motivato il suo convincimento, circa la ritenuta
inammissibilità dell’opposizione, ritenendo detta opposizione basata su osservazioni connotate
di genericità, in quanto prive di spunti di autentica novità e rilevanza investigativa, con
conseguente ritenuta superfluità delle indagini sollecitate.
Giova poi sottolineare che la ricorrente ha fondato il gravame su prospettazioni valutative e su
richiami a precedenti della giurisprudenza di questa Corte, senza efficacemente contrastare le
considerazioni del G.I.P. circa la ritenuta inammissibilità dell’opposizione quale conseguenza
delle connotazioni delle richieste formulate con l’atto di opposizione, ritenute dallo stesso G.I.P.
prive di rilevanza e specificità ma sostanzialmente finalizzate a confutare quanto argomentato
dal Pubblico Ministero.

1

provvedimento il giudice predetto considerava inammissibile l’opposizione della parte offesa

Ne deriva che avendo il GIP dichiarato “de plano” l’inammissibilità dell’opposizione della
persona offesa, ritenendo irrilevante la proposta di investigazione suppletiva dell’opponente,
non già sotto il profilo prognostico del suo possibile esito ma in relazione al difetto di incidenza
concreta sulle risultanze dell’attività compiuta nel corso delle indagini preliminari, non può in
questa sede essere sindacata la valutazione di merito di infondatezza della notizia di reato
quale svolta dal giudice delle indagini. Giova peraltro evidenziare che il GIP ha reso congrua

analiticamente la richiesta di archiviazione del P.M. e richiamando in particolare le risultanze
dell’espletata consulenza tecnica disposta dal P.M., dal giudice stesso fatte proprie perché
“tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina dei fatti in
contestazione” (pag. 2 del provvedimento impugnato).
Conclusivamente, l’impugnato provvedimento si pone del tutto in sintonia con i princìpi
enunciati da questa Corte in materia. Ed invero: “l’opposizione della persona offesa alla
richiesta di archiviazione è inammissibile non solo quando non contiene l’oggetto della
investigazione suppletiva, ma anche quando sia sfornita di quegli elementi di concretezza e
specificità previsti tassativamente dall’art. 410, comma primo, cod. proc. pen.” (in tal senso,
Sez. 6, N. 4229/97, imp. Nannarone, RV.210310); “qualora sia stata proposta opposizione alla
richiesta di archiviazione formulata dal P.M., il G.I.P., ai sensi dell’art. 410 cod. proc. pen., può
provvedere «de plano», esclusivamente se ricorrono due condizioni: a) inammissibilità
dell’opposizione; b) infondatezza della notizia di reato, e di entrambe deve dare atto in
motivazione” (al riguardo, cfr. Sez. 5, N. 6792/99, cc. 14/12/1998, imp. Massone,
RV.212434); nella concreta fattispecie risultano dunque sussistenti entrambe le condizioni.
Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 14 novembre 2013

Il Presidente
(Pietro Antonio Sirena)

Il Conigliere estensore
( V’ncenzo Romis )
! (A)Lly•-‘1.-)

qo cui 3
EIVIA DI CASSAZIONE
CORTE SUPR
IV Sezione Penale

motivazione anche in ordine alla ritenuta infondatezza della “notitia criminis”, vagliando

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