Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 681 del 25/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 681 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ESPOSITO MARIO N. IL 26/03/1973
avverso la sentenza n. 136/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
21/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
Data Udienza: 25/11/2015
54 Esposito Mario
Motivi della decisione
L’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza del 21 maggio 2014 in
epigrafe che ne ha affermata la penale responsabilità in ordine al reato di cui all’art.
73, comma 5, del d.p.r. n. 309 del 1990 afferente ad eroina.
non indica neppure genericamente le ragioni che sorreggono le vaghe censure
prospettate; sicché questa Suprema Corte non è in grado di comprendere a cosa
concretamente le doglianze si riferiscano. D’altra parte in ordine all’unica questione
vagamente adombrata afferente alla pena è sufficiente considerare che la Corte
d’appello la ha ridotta in applicazione del novum normativo afferente alla fattispecie in
questione.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle
ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di
sanzione pecuniaria.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di
euro 1.000,00.
Roma 25 novembre 2015
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco Marco Blaiotta)
IL PRESIDENTE
(L
ianchi)
L’impugnazione è inammissibile per difetto di specificità, posto che il ricorrente