Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 681 del 03/12/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 681 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COLAVITO MICHELE N. IL 21/05/1975
avverso la sentenza n. 1799/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 14/10/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO
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Data Udienza: 03/12/2013

Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte
di cassazione dott. Paolo Canevelli, che ha concluso per l’annullamento senza
rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12/03/2009, il Tribunale di Modena affermava la
responsabilità penale di Michele Colavito per i reati di ingiuria (capo A), minaccia

Concetta Riccardo nel dicembre del 2005, nonché per il reato di violenza privata
(capo D) commesso in danno di Vittorio Salatiello nel novembre del 2005.
Investita dell’appello dell’imputato e della parte civile Maria Concetta Riccardo, la
Corte di appello di Bologna, con sentenza del 14/10/2011, in parziale riforma
della sentenza del Tribunale di Modena, ha dichiarato non doversi procedere nei
confronti dell’imputato per il reato di cui al capo C) dell’imputazione perché
estinto per prescrizione, e, confermata nel resto la sentenza impugnata, ha
rideterminato la pena inflitta a Michele Colavito e, in accoglimento dell’appello
incidentale della parte civile, ha aumentato la provvisionale già assegnata dal
giudice di primo grado.
La Corte di appello di Bologna ritiene meritevole di completa adesione le
valutazioni svolte dal Tribunale di Modena, che, con riferimento ai reati in danno
di Maria Concetta Riccardo ha, per un verso, argomentato in ordine all’inidoneità
della deposizione resa dal teste Manfredini ad inficiare la ricostruzione dei fatti
delineata dalla persona offesa e da altri testi escussi e, per altro verso, ha
confutato la tesi difensiva in ordine alla disponibilità, in capo all’imputato,
dell’autovettura indicata come dallo stesso utilizzata il 21/12/2005. A proposito
del reato in danno di Vittorio Salatiello, la Corte bolognese, oltre a richiamare la
motivazione del giudice di primo grado circa l’impossibilità di collocare
temporalmente l’episodio di cui al capo D) se non genericamente nel mese di
novembre del 2005, con conseguente confutazione della prova d’alibi dedotta
dalla difesa, ha escluso di poter comunque attribuire rilievo decisivo all’errore in
cui, secondo la tesi difensiva, sarebbe incorsa la persona offesa nell’indicazione
dell’autovettura utilizzata dall’imputato.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna è stato proposto
ricorso per cassazione a firma di Michele Colavito, articolando un unico motivo di
doglianza – di seguito enunciato nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att.
cod. proc. pen. – con il quale si denuncia la violazione degli artt. 530 e 533 cod.
proc. pen. ovvero l’illogicità motivazionale della sentenza impugnata e il
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(capo B) e molestia o disturbo alle persone (capo C) commessi in danno di Maria

travisamento delle prove acquisite. Le prove testimoniali e documentali dedotte
dalla difesa conducono ad escludere la presenza dell’imputato a Modena nei
primi dieci giorni di novembre, ossia nel periodo indicato da Vittorio Salatiello
come epoca del reato sub D) dell’imputazione. Le dichiarazioni di Emidia
Manfredini sulla presenza dell’imputato nel suo ufficio il 21/12/2005 e quelle di
Paolo Colavito e Ludmilla Ghicull sull’autovettura indicata dalla persona offesa
Maria Concetta Riccardo avrebbero dovuto condurre all’assoluzione dell’imputato

3. Con memoria del 17/01/2013, l’avv. Barbara Bandiera, difensore della
parte civile Maria Concetta Riccardo, ha chiesto l’inammissibilità o, in subordine,
il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
Le censure del ricorrente si traducono nella sollecitazione di un riesame del
merito – non consentita in sede di legittimità – attraverso la rinnovata
valutazione degli elementi probatori acquisiti, laddove la Corte territoriale, con
argomentazioni immuni da cadute di consequenzialità logica, ha dato conto delle
ragioni che l’hanno indotta ad accreditare la ricostruzione dei fatti già accolta dal
giudice di primo grado.
E’ assorbente, peraltro, il rilievo della mancata autenticazione della
sottoscrizione del ricorso, proposto personalmente dalla parte e spedito per il
tramite del servizio postale, con conseguente inammissibilità del ricorso stesso
(ex plurimis, Sez. 1, n. 46666 del 28/09/2012, dep. 03/12/2012, Castellano, Rv.
253964).
L’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la rilevabilità della
prescrizione del reato maturatasi successivamente alla sentenza impugnata,
deliberata il 14/10/2011 (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, dep. 21/12/2000, De
Luca, Rv. 217266), ossia, tenuto conto della sospensione del corso della
prescrizione di sessanta giorni per il rinvio del dibattimento dal 16/06/2008 al
23/10/2008, il 01/08/2013, per i reati sub a) e b), e il 01/07/2013, per il reato
sub d).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, perché presentato
personalmente dalla parte per posta, senza l’autenticazione della sottoscrizione
richiesta dall’art. 583, comma 3, cod. proc. pen., non consegue la condanna al
pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della
Cassa delle ammende, mancando la certezza che l’impugnazione sia stata

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almeno ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

proposta dal ricorrente (Sez. 2, n. 29162 del 09/04/2013, dep. 09/07/2013,
Gorgoni, Rv. 256062; Sez. 6, n. 38141 del 24/09/2008. dep. 06/10/2008,
Imperiale, Rv. 241265).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 03/12/2013

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