Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6807 del 30/10/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 6807 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: FOTI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FERRO SAVERIO N. IL 19/06/1967
avverso l’ordinanza n. 109/2013 TRIB. LIBERTA’ di VENEZIA, del
28/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

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Uditi difens Avv.;

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Data Udienza: 30/10/2013

-1- Ferro Saverio, autotrasportatore, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del
Tribunale di Venezia, del 28 maggio 2013, che ha respinto la richiesta di riesame dallo stesso
proposta avverso il decreto di convalida di perquisizione e sequestro emesso dal PM presso
lo stesso tribunale nell’ambito di un procedimento penale che lo vede indagato ex artt. 110,
624, 625 variamente aggravato, nonché 40 co. 1 lett b) del d.lgs. n. 504/95 (per avere in tre
diverse occasioni sottratto dal deposito della società “Petroven s.r.l.” prodotti petroliferi in
quantità oscillanti tra i 200 ed i 300 litri, sottraendolo, inoltre, all’accertamento ed al
pagamento delle accise). Il sequestro ha riguardato: un tappo riduttore per il carico
carburante, tre tubi di gomma per lo scarico del carburante, 40 taniche di benzina, mazzette
di denaro per circa 17.000,00 euro, due agende recanti trascritte una serie di operazioni in
ordine alle quali il perquisito non aveva fornito spiegazioni.
Il tribunale ha ritenuto sussistente il “fumus” del reato ipotizzato ed inconsistenti le
allegazioni difensive circa l’appartenenza a terzi (ai genitori) del denaro e degli oggetti
sequestrati, comunque pertinenti, secondo lo stesso tribunale, al reato per cui si procede e
riconducibili all’indagato ed alla condotta criminosa allo stesso contestata.
-2- Avverso tale decisione ricorre, dunque, il Ferro, che deduce violazione di legge e vizio
di motivazione del provvedimento impugnato. Sostiene il ricorrente che gli oggetti in
sequestro sono di proprietà dei genitori, con i quali convive, e contesta che gli stessi possano
considerarsi pertinenti al reato per il quale si procede o riconducibili all’attività criminosa
ipotizzata.
Considerato in diritto.
-1- Il ricorso è infondato.
Correttamente, in realtà, il tribunale del riesame ha ritenuto legittimo il provvedimento di
sequestro dei beni sopra richiamati sul rilievo che gli stessi costituivano provento dei reati
ipotizzati, ovvero elementi di prova degli stessi. A tali conclusioni,lo stesso tribunale è
pervenuto alla stregua di considerazioni pur sintetiche, e tuttavia sufficienti edampiamente
giustificate, allo stato, dalle emergenze investigative.
Ha, peraltro il giudice del riesame esaminato l’osservazione difensiva secondo cui i beni
sequestrati sarebbero di proprietà dei genitori dell’indagato, con gli stessi convivente, ed ha
legittimamente ritenuto che la prospettata tesi dell’estraneità di costui a detti beni non fosse
emersa dalle allegazioni difensive e che, al contrario, l’attività delittuosa ricondotta
all’indagato (ripetuti furti di centinaia di litri di prodotti petroliferi) giustificava, allo stato
delle indagini, la convinzione che i beni in sequestro costituissero, appunto, il provento
illecito dell’attività delittuosa alla quale, in tesi d’accusa, era dedito il Ferro (l’ingente
somma di denaro rinvenuta, le quaranta taniche di benzina), ovvero elementi di prova degli
stessi (il tappo riduttore del carico carburante, i tubi di gomma per lo scarico dello stesso).
Sotto altro profilo, deve inoltre osservarsi che, a differenza di quanto avviene nel sequestro
probatorio-in relazione al quale l’indagato, ove anche non sia proprietario del bene
sequestrato, ha comunque interesse a contestare la legittimità del provvedimento ablativo allo
scopo di impedirne l’utilizzazione come prova a carico- nel caso di sequestro preventivo,
che, come è noto, non ha finalità probatorie, bensì cautelari, l’indagato, che non sia anche
titolare del bene sequestrato, deve reclamare un collegamento concreto ed attuale con il bene,
che attesti la legittimità della richiesta di dissequestro, alla cui proposizione, altrimenti, è
legittimato solo il titolare del bene; l’unico, fino a prova contraria, che può denunciare una
menomazione del proprio diritto di godimento della cosa sequestrata.

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Ritenuto in fatto.

-2- Il ricorso deve essere, in definitiva, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento
delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2013.

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