Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6803 del 17/09/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 6803 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da :
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI
FIRENZE
Nei confronti di :
HARZI JAMEL N. IL 04.07.1963
avverso la sentenza del GUP presso il TRIBUNALE DI FIRENZE in data 22 gennaio 2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
lette le conclusioni del PG in persona del dott. Eduardo Scardaccione che ha chiesto
l’annullamento con rinvio della impugnata sentenza
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza ex art. 444 c.p.pp. in data 22 gennaio 2013 il GUP presso il Tribunale di
Firenze applicava ad Harzi Jamel la pena concordata di anni due di reclusione ed C
2200,00 di multa, previa concessione dell’attenuante di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R.
n. 309/1990.
2. Avverso tale decisione propone ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso
la Corte d’appello di Firenze lamentando la violazione di legge e la carenza di
motivazione nella concessione dell’attenuante de qua, anche con riferimento al giudizio
di prevalenza sulla contestata recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile.
Il Procuratore Generale non può infatti sostituire la propria volontà a quella già
manifestata, in forza della conoscenza diretta degli elementi concreti acquisiti al
processo, dal P.M. che ha partecipato al patteggiamento e non può proporre, come
motivi di ricorso, censure che si sostanziano in un recesso dall’accordo (cfr. da ultimo,
Sez. 3, Sentenza n. 41137 del 23/05/2013 Rv. 256692 in analoga fattispecie in cui la
Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale che si doleva del
riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990).
1.

P.Q.M.

Data Udienza: 17/09/2013

dichiara inammissibile il ricorso Così deciso nella camera di consiglio del 17 settembre 2013

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

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