Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6803 del 10/02/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 6803 Anno 2016
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
MILANO
nei confronti di:
PISARENKO SERGEI N. IL 25/11/1972
avverso la sentenza n. 3804/2011 TRIB.SEZ.DIST. di GALLARATE,
del 07/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/02/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Alj c,ir)—-Cu–t
che ha concluso per 5 r
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 10/02/2016

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza del 7 marzo 2012,
assolveva Pisarenko Sergei, cittadino russo, imputato del reato di
cui all’art. 13 co. 13-ter dpr. 286/1998 perché rientrava nel territorio
dello Stato, dopo la espulsione in suo danno disposta dal Prefetto di
Varese in data 28.01.2009, prima del prescritto termine; accertato in
Somma Lombardo, il 30 marzo 2011.
Il Tribunale motivava la decisione richiamando gli accertamenti di
polizia relativi al controllo dell’imputato su territorio italiano,
quanto alla ricostruzione dei fatti di causa, ed escludendo la
rilevanza penale della condotta in tal modo acquisita agli atti
dappoichè a suo avviso in contrasto con la normativa comunitaria,
in particolare con la direttiva europea 2008/115/CE e con i principi
fissati dalla Corte di Giustizia dell’Unione 28.4.2011, El Dridi..
2. Avverso la sentenza detta ricorre per cassazione il P.G. presso la
Corte di Appello di Milano, deducendo la erroneità dei presupposti
evocati dal giudice di prima istanza a giustificazione del sillogismo
assolutorio, giacchè inapplicabili alla fattispecie venuta a giudizio
sia la direttiva europea che la sentenza comunitaria di cui innanzi.
4. 11 ricorso è fondato.

La questione posta dalla sentenza impugnata, come è noto, ha
trovato recente soluzione da parte della Corte di Giustizia
dell’Unione Europea, la quale infatti, con sentenza 01/10/2015,
Causa C-294/14, Celaj, ha dato risposta alla pregiudiziale
comunitaria sollevata da altre autorità giudiziarie adottando il
seguente dispositivo: “la direttiva 2008/115/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e
procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di
cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, deve essere
interpretata nel senso che non osta, in linea di principio, ad una
normativa di uno Stato membro che prevede l’irrogazione di una
pena detentiva ad un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è
irregolare il quale, dopo essere ritornato nel proprio paese d’origine
nel quadro di un’anteriore procedura di rimpatrio, rientri
i

irregolarmente nel territorio del suddetto Stato trasgredendo un
divieto di ingresso”.

P.T.M.
la Corte, annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio
al Tribunale di Busto Arsizio.
Roma, addì 10 febbraio 2016

Il presupposto giuridico pertanto che ha portato all’assoluzione
dell’imputato perché ritenuto il fatto privo di rilevanza penale è
contra legem, con la conseguenza che la sentenza impugnata va
annullata con rinvio al Tribunale di Busto Arsizio per nuovo
giudizio.

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