Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6802 del 17/09/2013
Penale Sent. Sez. 4 Num. 6802 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA
SENTENZA
Sul ricorso proposto da :
ATTANASIO ALESSIO N. IL 16.07.1970
avverso il provvedimento del TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA in data 16 settembre 2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
lette le conclusioni del PG in persona del dott. Piero Gaeta che ha chiesto la conversione del
ricorso in opposizione di cui all’art. 99 d.P.R. n. 115 del 2202
RITENUTO IN FATTO
Con provvedimento in data 16 settembre 2011 il Tribunale di Reggio Emilia rigettava
l’istanza di ammissione al patrocinioa spese dello Stato avanzata da Attanasio Alessio
2. Avverso tale decisione propone ricorso personalmente l’Attanasio tégiWaR~fai ,
~deducendo la violazione di legge e la mancanza di motivazione
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va
preliminarmente
evidenziato
che avverso il provvedimento di diniego di ammissione
3.
al gratuito patrocinio è prevista l’opposizione ai sensi dell’art. 99 TU e non il ricorso per
Cassazione. Solo avverso i provvedimenti resi in sede di opposizione è, quindi, possibile
proporre ricorso per cassazione, in quanto, pur non essendo formalmente qualificati
come sentenze, gli stessi hannocarattere decisorio e capacità di incidere in via definitiva
su diritti soggettivi (Cass., sezioni unite penali, 28 maggio 2003, n. 25080).
Il ricorso per cassazione impropriamente proposto va, tuttavia, qualificato come ricorso
ex D.P.R. citato, art. 99, comma 1, sussistendone i presupposti, in applicazione del
principio di conservazione dell’impugnazione (si vedano Cass. 42775/2003,
30199/2003, 1264/2005, tutte in tema di revoca dell’ammissione al gratuito
patrocinio).~ID.
4. Qualificato, pertanto, il ricorso per cassazione come ricorso ex art. 99, comma 1, gli atti
vanno trasmessi per l’ulteriore corso al competente Presidente del Tribunale di
Sorveglianza di Bologna.
1.
P.Q.M.
Data Udienza: 17/09/2013
Qualificato il ricorso come opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002, dispone
trasmettersi gli atti al Presidente del Tribunale di sorveglianza di Bologna.
Così deciso nella camera di consiglio del 17 settembre 2013
IL CONSIGLIERE ESTENSORE