Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6800 del 19/07/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 6800 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da :
RAMSKI MOULDI N. IL 15.09.1987
Avverso l’ordinanza n. 523/2013 del TRIBUNALE DELLA LIBERTA’ DI BOLOGNA in data
7 maggio 2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
udite le conclusioni del PG in persona della dott.ssa Maria Giuseppina Fodaroni che ha chiesto
RITENUTO IN FATTO
1.

2.

3.

Con l’impugnata ordinanza il Tribunale del riesame di Bologna, confermava
l’ordinanza dello stesso Tribunale in data 22 aprile 2013 con cui era stato disposta
la misura della custodia in carcere a carico del ricorrente indagato per il reato di
furto aggravato.
Avverso tale decisione proponeva ricorso l’indagato a mezzo del proprio difensore
lamentando la illogicità ed erroneità della motivazione e la violazione della norma
di cui all’art. 275 comma 2 c.p.p.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il Tribunale ha fatto, invero, corretta applicazione dei principi di adeguatezza e di
proporzione, richiamando le modalità esecutive del reato ascritto al Ràrski,
sintomatiche del carattere non occasionale della condotta e la sussistenza di
precedenti che dunque rendono concreto ed attuale il pericolo di recidivanza. Si
tratta di una valutazione rispettosa del disposto normativo, giacchè, in tema di
esigenza cautelare costituita dal pericolo di reiterazione di reati della stessa
indole, l’articolo 274 c.p.p. delinea un duplice parametro valutativo, costituito
dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità dell’indagato o

Data Udienza: 19/07/2013

P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La
Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al
direttore dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito
dall’art. 94 comma 1 ter disp. att. c.p.p.

Così deciso nella camera di consiglio del 19 luglio 2013

4.

dell’imputato, che non può essere censurata nel merito in ragione dei limiti del
giudizio di legittimità. Va peraltro osservato che in tema di scelta ed adeguatezza
delle misure cautelari, ai fini della motivazione del provvedimento di custodia in
carcere non è necessaria un’analitica dimostrazione delle ragioni che rendono
inadeguata ogni altra misura, ma è sufficiente che il giudice indichi, con argomenti
logico-giuridici tratti dalla natura e dalle modalità di commissione dei reati, nonché
dalla personalità dell’indagato, gli elementi specifici che, nella singola fattispecie,
fanno ragionevolmente ritenere la custodia in carcere come la misura più
adeguata ad impedire la prosecuzione dell’attività criminosa, rimanendo in tal
modo superata ed assorbita l’ulteriore dimostrazione dell’inidoneità delle
subordinate misure cautelari (cfr., tra le tante, Sezione II, 22 marzo 2007,
Savastano ed altro; Sezione II, 15 maggio 2007, Granieri).Nel caso di specie il
Tribunale ha compiutamente illustrate le ragioni basate sulla ritenuta inaffidabilità
soggettiva del prevenuto e sullo spiccato pericolo di recidiva che giustificavano
l’applicazione della più grave misura cautelare.II provvedimento impugnato ha
infatti adeguatamente motivato sia in generale in ordine alle esigenze cautelari (
quanto alla sussistenza dei gravi indizi non è stata sollevata in questa sede alcuna
censura), sia in particolare alla inadeguatezza di misure diverse da quella della
custodia cautelare in carcere, evidenziando come la misura degli arresti domiciliari
non era in concreto praticabile non avendo il RAM alcuna dimora, né lo erano
misure minori comunque non idonee a contenere il pericolo che venissero reiterate
condotte analoghe.
Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali. Deve, altresì, disporsi che copia del presente
provvedimento sia trasmesso al Direttore dell’istituto penitenziario di competenza
perché provveda a quanto stabilito nell’art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p.

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