Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6800 del 16/12/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 6800 Anno 2016
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: MANZON ENRICO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Pirciu Doru Ionut nato in Romania il 25/08/1988
avverso la ordinanza del 29/09/2015 del Tribunale di Catanzaro
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Manzon;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio
Romano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 29/09/2015 il Tribunale di Catanzaro rigettava l’istanza
di riesame proposta da Pirciu Doru Ionut avverso l’ordinanza in data 14/08/2015
con la quale il Gip presso i Tribunale stesso, peraltro rinnovando analogo
provvedimento del Gip presso il Tribunale di Lamezia Terme dichiaratosi
incompetente, gli aveva applicato la misura dell’obbligo di dimora relativamente
al reato di cui all’art. 74, Tu stup. Rilevava il Tribunale che il provvedimento
impugnato doveva considerarsi formalmente valido, poiché la motivazione per
relationem

doveva intendersi riferita non alla richiesta del PM, bensì alla

motivazione del provvedimento giurisdizionale rinnovato; che doveva altresì
considerarsi fondato sulla base delle captazioni telefoniche della pg sia con
riguardo alla struttura associativa sia in ordine alla partecipazione dell’indagato
alla medesima, specificamente indicando alcuni contatti telefonici, anche via
sms, tra lo stesso ed alcuni associati finalizzati allo spaccio “al minuto” dello

Data Udienza: 16/12/2015

stupefacente, cui appunto doveva considerarsi addetto il Pirciu Doru, peraltro
attinto da un ulteriore elemento concordemente indiziante quale l’invito di un
coindagato a portargli del bicarbonato, tipica sostanza usata per il “taglio” della
cocaina, poi trovata in tracce in sede di perquisizione domiciliare presso il
coindagato stesso. Il Tribunale, considerato il ruolo associativo secondario
ascrivibile all’indagato, confermava l’ adeguatezza della misura cautelare
disposta.
2. L’ordinanza di riesame è stata impugnata per cassazione dal Pirciu Doru

profili.
2.1 In primo luogo lamenta la violazione della nuova disciplina data all’art.
292, cod. proc. pen. dalla L. n. 47/2015 e comunque la manifesta illogicità della
motivazione su tale punto di diritto, poiché il Tribunale non ha affermato la
nullità dell’ordinanza del Gip oggetto del suo riesame per omessa “autonoma
valutazione” delle esigenze cautelari e degli indizi, ancorchè si tratti di riferire
tale ordinanza non alla richiesta del PM, bensì all’omologo provvedimento di altro
Gip dichiaratori incompetente, posto che l’art. 27, cod. proc. pen. richiama
appunto anche l’art. 292, stesso codice, mancando peraltro la pur possibile
valutazione sostitutiva sul punto dello stesso Tribunale del riesame.
2.2 In secondo luogo censura la motivazione dell’ordinanza impugnata in
generale quanto alla affermazione della sussistenza di elementi indiziari gravi
circa l’esistenza di una struttura associativa sussumibile nell’ipotesi di cui all’art.
74, TU stup., in particolare quanto alla considerazione che tali elementi possano
riferirsi ad una sua compartecipazione alla struttura medesima, essendo le
telefonate dirette captate un numero limitato e peraltro nemmeno univoche.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. 1.11 ricorso è fondato, ancorchè non con riguardo a tutti i profili in cui si
articola il suo unico, complesso, motivo.
2. Anzitutto risulta non fondata la censura relativa alla nullità dell’ordinanza
oggetto del riesame per violazione della nuova disciplina data con la novella -ex
L. n. 47/2015- dell’art. 292, cod. proc. pen., come detto, trattandosi di un
ordinanza emessa a seguito di altra analoga del Gip di Lamezia Terme
dichiaratosi incompetente ex art. 27, stesso codice.
Il Tribunale infatti ha adeguatamente risposto su questo punto,
evidenziando per quali ragioni si doveva intendere ossequiato il nuovo disposto
della norma procedurale evocata, peraltro correttamente rilevando che nel caso
di specie la “valutazione autonoma” del Gip di Catanzaro doveva porsi in
relazione non alla motivazione della richiesta del PM, bensì alla motivazione

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tramite il difensore fiduciario, con deduzione di un unico motivo articolato in più

dell’ordinanza del Gip di Lamezia Terme, che non è oggetto del presente
incidente cautelare.
Pertinentemente l’ordinanza impugnata in questo senso richiama il
precedente di questa Corte, sentenza Sez. 2, n. 6538 del 28/01/2015, secondo
la quale «In tema di misure cautelari emesse dal giudice, ex art. 27 cod. proc.
pen., non è affetto da nullità il provvedimento che riproduce sostanzialmente,
anche con la tecnica del “taglia incolla”, l’ordinanza emessa dal giudice
territorialmente incompetente, qualora la motivazione di quest’ultima risulti

In adesione ad altro precedente di questa stessa Corte, deve infatti peraltro
ritenersi che «In tema di motivazione dell’ordinanza cautelare, le modifiche
introdotte negli artt. 292 e 309 cod. proc. pen. dalla L. 16 aprile 2015, n. 47,
non hanno carattere innovativo, essendo stata solo esplicitata la necessità che,
dall’ordinanza, emerga l’effettiva valutazione della vicenda da parte del
giudicante; ne consegue che deve ritenersi nulla, ai sensi dell’art. 292 cod. proc.
pen., l’ordinanza priva di motivazione o con motivazione meramente apparente e
non indicativa di uno specifico apprezzamento del materiale indiziario» (Sez. 6,
n. 40978 del 15/09/2015, PM in proc. De Luca, Rv. 264657).
Il Tribunale del riesame catanzarese risulta avere fatto applicazione
sufficientemente corretta di entrambi tali principi di diritto, rilevando che
l’ordinanza sottoposta alla valutazione di sua competenza rispettava detto
standard motivazionale.
3. Gli ulteriori profili di vizio motivazionale dell’ordinanza impugnata dedotti
dal ricorrente in rapporto agli artt. 274, 275, cod. proc. pen. sono inammissibili
perché privi della necessaria specificità. Oltre allo sterile richiamo di altri
precedenti di legittimità, non si chiarisce infatti quali precisi aspetti del
provvedimento in oggetto rappresentino concreta violazione, anche sotto il
profilo della motivazione, di dette disposizioni del codice di rito penale.
Difettando quindi la necessaria “correlazione” tra questi motivi di ricorso e la
motivazione del provvedimento impugnato, i primi, come detto, devono ritenersi
inammissibili (in questo senso, vedi Cass., Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014,
Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568).
4. Di contro risultano fondati i profili ulteriori del motivo di ricorso.
Il ricorrente censura l’ordinanza impugnata per erronea applicazione dell’art.
273, cod. proc. pen., ma nella sostanza lamenta vizi della motivazione del
provvedimento in ordine alla affermata sussistenza di gravi indizi di colpevolezza
relativamente al reato associativo ascrittogli. In particolare deduce che
l’apparentemente ampia argomentazione del Tribunale di Catanzaro in realtà
riguardi le posizioni di altri co-indagati, mentre poi dedica poche, immotivate
asserzioni per quanto più specificamente pertiene alla sua partecipazione alla

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congrua rispetto all’iter logico seguito per pervenire alla decisione adottata».

associazione finalizzata all’illecito traffico di sostanze stupefacenti di che si tratta.
Rileva inoltre che le captazioni telefoniche che lo riguardano sono poche e non
univoche. Richiama a sostegno giuridico delle proprie doglianze plurimi arresti di
questa Corte in ordine alla configurazione del reato associativo e della
partecipazione degli associati al medesimo, con particolare riguardo ai relativi
standards motivazionali.
Passando quindi all’esame ed alla valutazione del provvedimento impugnato
rispetto a tale doglianza, va rilevato che il Tribunale del riesame di Catanzaro

in ordine alla sussistenza di un’associazione a delinquere finalizzata al traffico di
sostanze stupefacenti operante nel territorio di Lamezia Terme, c.d. “gruppo
Greco” dal nome del suo “coordinatore”, Greco Cristian; utilizza quale fonte
probatoria di convincimento primaria l’attività di intercettazione telefonica ed
ambientale e ne ricava l’individuazione dei ruoli e delle attività dei principali
associati per delinquere (oltre al Greco, Saladino Giuseppe, Fiorino Emmanuel,
Cerra Francesco).
Fatte queste premesse di ordine generale riguardanti la struttura e le
attività dell’associazione, il Tribunale passa ad esaminare il ruolo e le condotte
del ricorrente, evidenziandone i contatti con il Cerra, il Greco, e soprattutto con il
Fiorino. In particolare viene sottolineato il valore indiziante delle conversazioni in
data 24/05/2014 e 17/06/2014, tra il Pirciu Doru e, rispettivamente, il Greco ed
il Fiorino, ma soprattutto di un sms inviato al ricorrente da quest’ultimo nel quale
all’invito a recarsi in un determinato luogo e aggiunto quello di portare con sé del
bicarbonato, tipica sostanza “da taglio” della cocaina, essendo stato tale indizio
poi riscontrato in sede di perquisizione presso l’abitazione del Fiorino, nella quale
veniva rinvenuta una bottiglia con tracce di cocaina. Da ciò ritrae il
convincimento che «in tale contesto il Pirciu Doru assume il ruolo di spacciatore
al dettaglio per conto del gruppo nei riguardi del quale rivela l’assoluta
disponibilità». Quanto alle deduzioni difensive, risponde che nessuna di esse «è
in grado di scalfire detto quadro di gravità indiziarla non spostando le
argomentazioni della Difesa le già svolte considerazioni in tema di esistenza del
sodalizio e di partecipazione del Pirciu Doru al delineato contesto associativo».
Orbene, ritiene questa Corte che tali passaggi motivazionali non rispettino lo
standard richiesto dalla legge per affermare adeguatamente la sussistenza di
gravi indizi di colpevolezza a carico del prevenuto in ordine alla imputazione,
ancorchè provvisoria, ascrittagli.
Le argomentazioni del Tribunale appaiono invero alquanto generiche e assai
poco puntuali, sostanzialmente assertive, ma non dimostrative di una effettiva,
penetrante e puntuale considerazione degli elementi indiziari a carico del
prevenuto, quali rivenienti dalle attività investigative, particolarmente di tipo
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sviluppa in premessa una ampia e puntuale, peraltro doverosa, argomentazione

captatorio delle comunicazioni sue con gli altri indagati e di essi tra loro. Nel
provvedimento impugnato manca insomma quella valutazione attentamente e
complessivamente critica delle fonti indiziarie che costantemente questa Corte
richiede quale livello di legittimità minima necessaria dei provvedimenti

de

libertate (cfr. in tal senso, ex pluribus, Sez. 6, n. 18190 del 04/04/2012, Marino,
Rv. 253006).
Particolarmente carente risulta l’apparato motivazionale dell’ordinanza
impugnata sul punto della, ancorchè ritenuta secondaria, partecipazione del

~m di concorso4 quella di cui all’art. 73, TU stup., dato che « L’elemento
aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 rispetto
alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e
spaccio di stupefacenti va individuato nel carattere dell’accordo criminoso,
contemplante la commissione di una serie non preventivamente determinata di
delitti, con permanenza del vincolo associativo tra i partecipanti, i quali, anche al
di fuori dei singoli reati programmati, assicurino la propria disponibilità duratura
ed indefinita nel tempo al perseguimento del programma criminoso del sodalizio»
(in questo senso, Cass., Sez. 4, n. 51716 del 16/10/2013).
Va poi anche notato che giustamente il ricorrente comunque si duole altresì
che l’ordinanza impugnata non abbia minimamente risposto alle considerazioni
difensive dal medesimo addotte nell’istanza di riesame, come nuovamente
allegate nel ricorso avanti questa Corte. Anche questo specifico profilo di
doglianza risulta fondato, non potendosi considerare quale riscontro adeguato
l’unico punto di motivazione -che sopra si è testualmente riportato- a tal fine
specificamente dedicato nell’ordinanza medesima. Il che produce un ulteriore
vizio motivazionale dell’ordinanza medesima (in questo senso, ex pluribus, da
ultimo vedi Sez. 6, n. 31362 del 08/07/2015, Carbonari, Rv. 264938; Sez. 5, n.
45520 del 15/07/2014, Musto, Rv. 260765).
3. L’ordinanza impugnata va dunque annullata con rinvio al Tribunale del
riesame di Catanzaro.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catanzaro, sezione
per il riesame.
Così deciso il 16/12/2015

Pirciu Doru alla struttura associativa, essendo ben diversa tale condotta,

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