Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 680 del 26/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 680 Anno 2014
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di:
Montiel Ariel Gustavo, nato a Buenos Aires, il 21/12/1984;

avverso la sentenza del 7/6/2012 della Corte d’appello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giovanni
D’Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 7 giugno 2012 la Corte d’appello di Ancona confermava la
condanna alla pena di giustizia di Montiel Ariel Gustavo per il reato di furto aggravato,
commesso sottraendo in una tabaccheria un blocco di tagliandi di una lotteria.

Data Udienza: 26/11/2013

2. Avverso la sentenza ricorre a mezzo del proprio difensore l’imputato deducendo la
violazione dell’art. 521 c.p.p. e correlati vizi motivazionali del provvedimento
impugnato. In particolare il ricorrente rileva come l’originario oggetto della
contestazione fosse stata l’aggravante speciale del furto contemplata nella seconda
parte del n. 2) dell’art. 625 c.p. e cioè quella dell’utilizzo del mezzo fraudolento,
mentre la Corte territoriale, nel confermare la condanna, ha ritenuto sussistente la
diversa fattispecie della destrezza, di cui al successivo n. 4) del menzionato art. 625,
in evidente violazione del principio di correlazione e senza peraltro motivare la sua

contestata sarebbe stata erroneamente riconosciuta nel primo grado di giudizio, atteso
che, per conforme orientamento della giurisprudenza di legittimità, il nascondimento
della refurtiva nelle tasche della giacca (il fatto che aveva determinato la
contestazione) non sarebbe azione sufficiente ad integrare la menzionata aggravante.
CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
Effettivamente l’originaria contestazione mossa all’imputato riguardava l’aggravante
del mezzo fraudolento di cui al n. 2) dell’art. 625 c.p. in relazione al fatto che la
consumazione del furto da parte del Montiel, nella prospettazione dell’accusa, sarebbe
stato agevolato dalla condotta della sua presunta complice, Rivieri Diaz Yamilca,
asseritamente impegnatasi a distrarre il gestore della tabaccheria al fine per l’appunto
di consentire all’imputato la sottrazione dei tagliandi della lotteria.
Per come si evince dalla sentenza di primo grado, il Tribunale aveva peraltro
implicitamente escluso la sussistenza di tale aggravante nel momento in cui aveva
assolto la Rivieri, ma contestualmente aveva ritenuto sussistente la diversa
aggravante della destrezza di cui al n. 4) del citato art. 625 c.p. in ragione della
repentinità della sottrazione dei tagliandi da parte del Montiel. Aggravante
quest’ultima che non era stata contestata nemmeno in fatto all’imputato.
In tal senso, dunque, deve ritenersi che la denunciata violazione dell’art. 521 c.p.p. si
fosse consumata nel primo grado di giudizio, essendosi limitata la Corte territoriale a
confermare la qualificazione giuridica operata dal Tribunale, atteso che tale profilo non
era stato eccepito dall’odierno ricorrente con i motivi d’appello.
Orbene, posto che la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza
integra una nullità a regime intermedio che, in quanto verificatasi in primo grado, può
essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo, deve
conseguentemente escludersi che detta violazione possa essere dedotta per la prima
volta in sede di legittimità, come invece avvenuto nel caso di specie

(ex multis Sez. 6,

decisione. Non di meno, osserva ancora il ricorrente, l’aggravante originariamente

n. 31436 del 12 luglio 2012, Di Stefano, Rv. 253217). Il ricorso deve pertanto ritenersi
inammissibile ai sensi del terzo comma dell’art. 606 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell’art. 616 c.p.p. la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della
somma, ritenuta congrua, di euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.

processuali e al versamento della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 26/11/2013

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

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