Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 68 del 17/10/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 68 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FALCONE ANNA N. IL 03/10/1966
avverso l’ordinanza n. 1/2013 TRIB. LIBERTA’ di FOGGIA, del
22/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
9 441-t: QA-0 Agi ‘Let_
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. f2,0
edbo

Uditi difensor Avv.;

QIN oLe &AGo.trd,

Data Udienza: 17/10/2013

RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 28.12.2012 il Giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Foggia disponeva il sequestro preventivo, finalizzato alla
confisca, del motopeschereccio Atlantide intestato a Falcone Anna ed in
uso al coniuge Nenna Michelantonio, indagato per concorso nei reati di
trasporto ed importazione di kg 1.610 di marijuana; detenzione e porto
illegale, nella cabina di comando del peschereccio, di un fucile

baionetta, e di una pistola cal.7,65 di fabbricazione cecoslovacca
completa di caricatore, silenziatore e 30 cartucce; del reato previsto
dall’art.12 comma 3 lett.e) d.lgs. n.286 del 1998, per avere procurato
l’ingresso illegale nel territorio nazionale allo straniero Bushi Guri di
nazionalità albanese.Con la recidiva reiterata e specifica. In Manfredonia
il 13.11.2012.
Con ordinanza del 22.1.2013 il Tribunale del riesame di Foggia, adito
a norma dell’art.324 cod.proc.pen., confermava il sequestro preventivo.
Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame il difensore propone
ricorso per cassazione per i seguenti motivi: 1) richiama una pronuncia
della giurisprudenza di legittimità secondo cui l’astratta configurabilità del
reato non è sufficiente ad integrare il “fumus commissi delicti”; 2)
denuncia l’erronea interpretazione dell’art.12 comma 4 ter della legge
n.286 del 1998, in quanto il requisito della necessaria appartenenza
all’imputato del bene oggetto di confisca è previsto in via generale
dall’art.240 cod.pen. come affermato anche dalla Corte cost. con
sentenza n.78 del 2001.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. Deve essere riaffermato l’orientamento interpretativo secondo cui,
in tema di sequestro preventivo, la verifica delle condizioni di legittimità
della misura cautelare reale da parte del tribunale del riesame non può
tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la
responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato
oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità
tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni
valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla

i

mitragliatore kalashnikov completo di caricatore con 60 cartucce e

gravità degli stessi.

(Sez. U, n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv.

215840). A tale interpretazione il Tribunale del riesame si è attenuto,
ritenendo che dagli atti processuali emergesse l’astratta riconducibilità
del fatto contestato alla ipotizzata fattispecie di trasporto illegale di
stranieri nel territorio nazionale, aggravato dalla disponibilità di armi ai
sensi dell’art.12 comma 3 lett.e) legge n.286 del 1998.
2.11 Tribunale del riesame ha affermato l’applicabilità del sequestro

essendo pacificamente intestato alla di lui moglie Falcone Anna, sulla
base di una duplice concorrente argomentazione:ha ritenuto che l’art.12
comma 4 ter del d.lgs. n.286 del 1998 prevede una ipotesi di confisca
obbligatoria del mezzo di trasporto usato per commettere i reati di cui ai
commi 1 e 3 a prescindere dalla appartenenza a terzi del mezzo stesso;
ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui l’estraneità al
reato deve essere intesa come assenza di condizioni che valgono a
profilare a carico del proprietario un qualsiasi addebito di negligenza da
cui sia derivata la possibilità di un uso illecito della cosa, ritenendo nel
merito che tale addebito di negligenza potesse essere mosso nei
confronti di Falcone Anna.
La prima argomentazione spesa dal giudice cautelare è erronea:
come correttamente osservato dal ricorrente, l’art.240 commi 3
cod.proc.pen., con disposizione valevole in via generale in materia di
confisca, stabilisce che l’appartenenza del bene a terzi costituisce
condizione ostativa alla sottoposizione a confisca ( e di riflesso alla
applicabilità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca) delle cose
servite o destinate alla commissione del reato; la Corte cost. con
ord.n.78 del 2001 ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione
di legittimità costituzionale dell’articolo 12 comma 4 del d.lgs. 25 luglio
1998 n. 286 sul rilievo che la disposizione in oggetto è interpretabile nel
senso che la confisca dei mezzi di trasporto può essere disposta solo nei
confronti dei soggetti che abbiano concorso alla commissione dei reati di
cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 12 del d.lgs. n. 286 del 1998 o ne abbiano
comunque tratto profitto.

2

preventivo del motopeschereccio non appartenente all’indagato Nenna,

La seconda argomentazione è giuridicamente corretta ed idonea a
giustificare la decisione di conferma del provvedimento cautelare adottata
in sede di riesame.
In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca, ai fini della
qualifica di persona estranea al reato, nei cui confronti non puòliZosta
la misura di sicurezza della confisca ai sensi dell’art. 240 cod. pen. commi
2 e 3, non è sufficiente che il soggetto non abbia veste di concorrente nel

modo dei profitti derivati e che versi in una posizione soggettivo,. di
affidamento incolpevole o buona fede, ricorrendo una situazione di non
conoscibilità, con l’uso dei criteri ordinari di diligenza, dell’uso illecito
della cosa; ne consegue che il terzo che invochi la restituzione delle cose
sequestrate qualificandosi come proprietario o titolare di altro diritto reale
è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa e, in particolare,
oltre alla titolarità del diritto vantato, anche l’estraneità al reato e la
buona fede, intesa come assenza di condizioni in grado di configurare a
suo carico un qualsivoglia addebito di negligenza da cui sia derivata la
possibilità dell’uso illecito del bene. (in termini Sez. 3, n. 9579 del
17/01/2013, Longo, Rv. 254749; Sez. 1, n. 29197 del 17/06/2011,
Italfondiario S.p.a. e altri, Rv. 250804; sulla nozione di persona estranea
al reato, Sez. U, n. 29951 del 24/05/2004, C. fall. in proc. Focarelli, Rv.
228164).
La motivazione del giudice cautelare, secondo cui la ricorrente non ha
fornito alcuna prova circa la mancanza di negligenza propria in relazione
all’uso illecito che, della imbarcazione di sua proprietà, è stato possibile
fare ad opera del coniuge, è giuridicamente corretta ed immune da vizi
logici.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. la ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma il 17.10.2013

reato, ma occorre altresì che lo stesso non abbia beneficiato in alcun

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