Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6799 del 19/07/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 6799 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da :
PERMUNIAN MARCO N. IL 20.04.1957
Avverso la ordinanza del TRIBUNALE DEL RIESAME DI SONDRIO del 23/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, udite le
conclusioni del PG in persona della dott.ssa Maria Giuseppina Fodaroni che ha chiesto
RITENUTO IN FATTO
1.

2.
3.

Con ordinanza in data 11.11.2011 il Tribunale di Sondrio rigettava la richiesta di
riesame proposta da Marco Permunian avverso l’ordinanza del GIP del Tribunale di
Sondrio del 14.9.2011. Premetteva il Tribunale che, con decreto del P.M. del 9.9.2011,
era stato disposto il sequestro preventivo d’urgenza del conto corrente n. 35809
intestato a Continental Import-Export srl, società cartiera per fraudolente transazioni
in danno dell’erario nell’ambito del commercio di autoveicoli, ravvisandosi, sulla base
di un’informativa della G.d.F., a carico del Permunian, amministratore della società, la
violazione degli artt. 416 e 485 c.p. e del D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 5, 8 e 10. Il GIP,
con l’ordinanza impugnata, aveva convalidato l’operato del P.M. e disposto il sequestro
preventivo del conto corrente.
Avverso tale decisione proponeva ricorso in cassazione il Permunian, denunciando la
violazione dell’art. 649 c.p.p..
Con sentenza n. 41488 del 4 ottobre 2012 questa Corte accoglieva il ricorso
evidenziando, quanto al reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2006, art. 8 in riferimento
all’emissione di fatture per operazioni inesistenti nell’anno 2006, come il Tribunale
non avesse tenuto conto che, a norma del comma 2 del medesimo art. 8, ai fini
dell’applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l’emissione o il rilascio di più
fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di
imposta si considera come un solo reato. Ha precisato questa Corte come sotto
l’imperio della precedente disciplina di cui alla L. n. 516 del 1982 la prevalente

Data Udienza: 19/07/2013

giurisprudenza riteneva che il reato di cui al n. 5 dell’art. 4 si consumasse “appena la
fattura falsa è emessa o utilizzata; se le fatture sono più d’una, i reati sono molteplici,
anche se unificabili nel vincolo della continuazione” cfr. Cass. pen. sez. 3, 13.11. 1997
n. 10207 – (In motivazione si precisava che la tesi contraria, secondo cui il reato è
unico per tutte le fatture emesse nello stesso periodo di imposta, sarebbe sostenibile
soltanto se la frode fiscale fosse un reato di evento a dolo generico, integrato solo con
il conseguimento del risultato tributario – evasione o indebito rimborso). I dubbi
interpretativi manifestatisi non hanno più ragion d’essere alla luce del chiaro disposto
normativo di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, comma 2 che considera “unitario” il
reato anche in presenza della emissione, nel corso del medesimo periodo di imposta,
di una pluralità di fatture per operazioni inesistenti. Per il reato di cui al D.Lgs. n. 74
del 2000, art. 8, relativamente alle fatture emesse fino al febbraio dell’anno 2006, si
era, pertanto, già formato il giudicato.
Ha precisato ancora la Corte come con la richiesta di riesame si si fosse altresì
dedotto che le somme depositate sul conto corrente n. 35809 erano state già oggetto
dei sequestri preventivi in data 13.2.2006 e 22.2.2006 e che tutte le disponibilità
presenti su detto c/c (fino alla confluenza nel Fondo Unico Giustizia) erano frutto di
operazioni compiute sino al febbraio 2006, e, quindi, riguardavano fatti coperti dal
giudicato della sentenza 22.7.2010. Sicché tali somme non potevano essere in
rapporto di pertinenzialità con i fatti per i quali il Permunian era indagato dalla Procura
di Sondrio. Il Tribunale aveva omesso ogni esame sul punto, prescindendo dal
rapporto di pertinenzialità come se si trattasse di sequestro disposto ai fini della
confisca ex art. 321 c.p., comma 2. Tale sequestro costituisce figura specifica ed
autonoma che si propone come distinto rimedio rispetto al sequestro preventivo
regolato dal comma 1. La particolarità di tale mezzo cautelare reale consiste nel fatto
che per l’applicabilità di esso non occorre necessariamente la sussistenza dei
presupposti di applicabilità previsti dal comma 1, ma basta il presupposto della
confiscabilità, la quale non è subordinata alla pericolosità sociale dell’agente. Ciò che si
richiede – ma solo nel caso di confisca facoltativa – è che il giudice dia ragione del
potere discrezionale di cui abbia ritenuto di avvalersi…” (cfr. ex multis Cass. pen. sez.
6, 17.3. 1994 n.151; conf. Cass. sez.6 n. 4144 del 21.10.1994; Cass. sez. 3 n. 1810
del 2.5.2000). In particolare, in relazione alla confisca per equivalente prevista
dall’art. 322 ter c.p. e, quindi, al sequestro preventivo ad essa finalizzato, è stato
esclusa la necessità di un nesso di pertinenzialità tra i beni da confiscare ed il reato
addebitato al soggetto che ne dispone (cfr. Cass. sez. 6 n. 31692 del 5.6.2007, Cass.
sez. 6 n. 11902 del 27.1.2005 cit; Cass. sez. 6 n. 7250 del 19.1.2005).
Nel caso di specie risultava chiaramente dallo stesso decreto di sequestro preventivo
d’urgenza del P.M., poi convalidato dal GIP, che si faceva, invece, riferimento all’art.
321 c.p.p., comma 1. Si legge nella motivazione di detto provvedimento: “Il predetto
c/c bancario n. 35809 acceso presso l’agenzia n. 9 della Banca Popolare di Milano
scarl, intestato alla società Continental Import Export srl, con sede a Sondrio era stato
già oggetto di sequestro nell’ambito del p.p. 7547/05 RGNR della Procura della
Repubblica di Milano conclusosi con patteggiamento senza alcun provvedimento di
confisca del conto tanto che appare fondato il periculum in mora che le disponibilità
finanziarie ivi depositate, costituenti il prezzo, il prodotto o il profitto del reato,
possano essere movimentate velocemente dagli indagati”. Il Tribunale, quindi, non
poteva prescindere dall’accertamento della sussistenza del requisito della
pertinenzialità, stante l’espressa contestazione contenuta, in proposito, nella richiesta
di riesame.
Con ordinanza il data 23 novembre 2012 il Tribunale di Sondrio giudicando in sede di
rinvio confermava l’ardinanza in data 11 novembre 2011, ordinando il mantenimento
in sequestro del c/c n. 35809 BPM- Milano ag. N. 9.
Avverso
tale decisione ricorre nuovamente il Permunian denunciando la violazione di
5.
legge in relazione all’art. 649 c.p.p.

4.

.,

6. Il ricorso è fondato. Il Tribunale con il provvedimento impugnato ha così motivato : ” In
ossequio a quanto statuito dalla Suprema Corte di cassazione, corre l’obbligo di
evidenziare che Permunian Marco, rivestendo la qualifica di amministratore unico della
società Continental Import-Export S.r.l. , potesse liberamente movimentare
disponibilità economiche di supporto all’attività criminosa o da questa provenienti
ovvero aggravare le conseguenti derivanti dalla rubricata ipotesi di reato per le quali
era indagato dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Sondrio utilizzando il conto
corrente intestato alla società de qua con n. 35809 Ag. 9 BPM Milano, derivando di
talchè l’opportunità di procedere al suo sequestro”.
7. Come giustamente posto in rilievo dal ricorrente appare evidente la violazione da parte
dell’impugnato provvedimento dell’art. 627 c.p.p. non essendosi il Tribunale attenuto
a quanto rilevato nella citata sentenza di annullamento. E ciò sia con riferimento alla
già dedotta violazione del principio del ne bis in idem, su cui la sentenza n. 41488 del
2012 di questa Corte si era espressamente pronunciata ( sia con riferimento al rapporto
di pertinenzialità con i fatti per i quali il Permunian era indagato dalla Procura di
Sondrio
8. L’ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di
Sondrio.

13 . 01m.

annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Sondrio per nuovo esame.Così deciso nella camera di consiglio del 19 luglio 2013
IL CONSIGLIERE ESTE ORE

IL PRESIDENTE

RITENUTO IN DIRITTO

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